Rapporti di lavoro

Contratto a termine sempre possibile con la solidarietà difensiva in deroga

di Mauro Marrucci

E' sempre possibile assumere a termine in presenza di un contratto di solidarietà difensivo in deroga. E' una delle precisazioni rese dal Ministero del Lavoro con la circolare 8/2016.

Le imprese in regime di solidarietà ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge 236/1993, non sono infatti destinatarie del trattamento di cassa integrazione guadagni ma, per un periodo massimo di due anni, di un contributo pari alla metà del monte retributivo non dovuto ai lavoratori a seguito della riduzione di orario, in rate trimestrali, ripartito in parti uguali tra dipendenti interessati e imprese beneficiarie.

Queste non rientrano quindi nelle disposizioni dettate dall'articolo 20, comma 1, lettera c), del Dlgs 81/2015 il quale stabilisce che «l'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa […] presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato».

In via ulteriore, il ministero ricorda che per quanto previsto dall'articolo 46, comma 3, del Dlgs 148/2015, a decorrere dal 1° luglio 2016, l'articolo 5 della legge 236/1993 - e con esso il contratto di solidarietà difensivo per le imprese non soggette alla Cigs - viene abrogato.
A questa disposizione ha fatto da eco l'articolo 1, comma 305, della legge 208/2015 (legge di Stabilità per il 2016), il quale ha precisato che le disposizioni dell'articolo 46, comma 3, del decreto ammortizzatori trovano applicazione per l'intera durata stabilita nei contratti collettivi aziendali qualora siano stati stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015, e, negli altri casi, esclusivamente sino al 31 dicembre 2016, nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2016.

Secondo il Dicastero, così come aveva già spiegato con la nota 11 gennaio 2016, protocollo numero 524, si evince che il termine ultimo per la stipula dei contratti di solidarietà è fissato nel 30 giugno 2016, con l'accortezza che:
-quelli stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015 saranno applicati per la durata prevista dal verbale di accordo firmato dalle parti;
-quelli stipulati a partire dal 15 ottobre 2015 saranno applicati comunque non oltre la data del 31 dicembre 2016, anche nel caso in cui il verbale di accordo sindacale preveda una scadenza del periodo di solidarietà successiva. Pertanto, per tale tipologia di contratti, il contributo non potrà essere riconosciuto oltre il 31 dicembre 2016.

Per altro verso, al fine di garantire tempi più rapidi per lo svolgimento delle procedure di autorizzazione o di diniego delle domande di solidarietà, le Dtl dovranno trasmettere la documentazione già verificata alla direzione generale ammortizzatori sociali entro 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.

La circolare interviene, infine, sugli obblighi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro durante il periodo di solidarietà precisando che trovano ancora applicazione le disposizioni già diramate con la risposta a interpello 16/2013.

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