Rapporti di lavoro

Indennità massima di 20mila euro per i consiglieri di parità nazionale

di Rossella Schiavone

L'articolo 35 del “decreto semplificazione” ha modificato la disciplina relativa ai permessi spettanti alle consigliere e ai consiglieri di parità, nazionale e regionali.
In virtù della modifica, l'articolo 17 del Dlgs 198/2006, prevede che le consigliere e i consiglieri di parità, se lavoratori dipendenti, hanno diritto, per l'esercizio delle loro funzioni, a permessi retribuiti per un massimo di 50 ore medie mensili.

Ai permessi mensili si aggiungono un numero massimo di permessi non retribuiti e un'indennità annua, da stabilire con decreto interministeriale (Lavoro-Economia).
In alternativa ai permessi e all'indennità annua, la consigliera e il consigliere nazionale di parità possono richiedere il collocamento in aspettativa non retribuita per la durata del mandato, percependo in tal caso un'indennità complessiva annua cha va sempre stabilita con il decreto interministeriale.

Il decreto è stato firmato il 22 dicembre 2015 e pubblicato sul portale del ministero del Lavoro il 17 febbraio 2016 e prevede che:

- l'indennità annua da attribuire alla consigliera o al consigliere nazionale di parità effettivi è determinata nella misura del 10% dello stanziamento complessivo del fondo per l'attività, in base all’articolo 18, comma 1, del Dlgs 198/2006, fermo restando il limite massimo di 20.000 euro e il minimo di 10.000 euro;

- per l'anno 2015 l’indennità è di 10.000 euro;

- l'indennità annua spettante alla consigliera o al consigliere nazionale di parità supplente è pari al 50% di quanto corrisposto alla consigliera o al consigliere nazionale effettivo.

Per quanto concerne, invece, i permessi non retribuiti, il decreto del 22 dicembre 2015 li ha fissati in venti ore lavorative mensili medie, tenuto conto del numero dei permessi eventualmente retribuiti di cui all'articolo 17, comma 1, del Dlgs 198/2006, pari a cinquanta ore lavorative mensili medie.

Inoltre, la misura dell'indennità complessiva annua da attribuire alla consigliera o consigliere nazionale di parità lavoratore dipendente, che opti per il collocamento in aspettativa non retribuita per la durata del mandato, è determinata sulla base dell'indennità spettante alla consigliera o al consigliere lavoratore dipendente non in aspettativa per l'attività svolta, aumentato di un indennizzo forfettario per la mancata percezione della retribuzione e, pertanto, viene quantificato complessivamente nella misura del doppio dell'indennità spettante alla consigliera o consigliere che non abbia richiesto l'aspettativa.

Infine, il decreto fissa le spese per missioni legate all'espletamento delle funzioni che sono determinate nel limite massimo di euro 6.391,39.

Le spese per le attività sono determinate sottraendo dallo stanziamento complessivo del Fondo per l'attività, le spese per indennità e quelle per missioni.

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