Rapporti di lavoro

Controllo a distanza: ammesso il ricorso gerarchico contro i provvedimenti delle Dtl

di Rossella Schiavone

Il vecchio testo dell'articolo 4 della legge 300/1970, prevedeva che gli impianti audiovisivi e le altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivasse anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, potevano essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali.
In difetto di accordo i datori di lavoro dovevano presentare istanza alle Direzioni Territoriali del Lavoro competenti per territorio, le quali – in presenza di tutti i presupposti di legge - rilasciavano un'autorizzazione dettando eventuali modalità per l'uso di tali impianti oppure, in caso contrario, un diniego.
Contro i provvedimenti delle Dtl, si poteva ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso, al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il nuovo articolo 4, come modificato dal c.d. Decreto Semplificazione, tra le altre modifiche, ha eliminato il passaggio in cui era ammesso il ricorso contro il provvedimento delle DTL al superiore Ministero del Lavoro e questo ha ingenerato non pochi dubbi fra gli operatori del settore tanto che la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, nella sua circolare n. 20 dell'8 ottobre 2015 aveva ritenuto che, data la scomparsa, dal nuovo art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, della possibilità di impugnare in via amministrativa le decisioni relative alla utilizzazione di sistemi di controllo a distanza, nel silenzio della norma, rimanesse solo la possibilità di rivolgere al giudice le istanze in materia.
Tuttavia, in merito si ritiene opportuno segnalare che il Ministero del Lavoro, con la nota prot. n. 20647 del 12 novembre 2015, nel rispondere ad una DTL in merito ad una specifica istanza per la revoca e/o annullamento di un provvedimento emanato ex art. 4, Legge n. 300/1970, ha risolto i dubbi in merito.
Infatti in tale occasione è stato chiarito che nulla è variato limitatamente agli atti autorizzativi o di diniego emessi dalle DTL in materia di controllo a distanza circa la possibilità di ricorrere al Ministero del Lavoro – e più nello specifico alla Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali – con il rimedio del ricorso gerarchico che è, tra l'altro, volto a deflazionare il contenzioso giurisdizionale.
Infatti, chiarisce la nota, tale impugnazione riveste carattere di generalità ed è proponibile avverso gli atti amministrativi non definitivi (art. 1, D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971), indipendentemente da un'esplicita previsione di legge.
Conclude il Ministero specificando che, quindi, nei provvedimenti autorizzativi e di diniego, gli Uffici dovranno continuare ad inserire la dicitura circa la possibilità di ricorribilità in via amministrativa.


Le autorizzazioni ministeriali
Sempre in materia di autorizzazioni ex art. 4, Legge n. 300/1970, si segnala che il nuovo dettato normativo ha previsto che, in mancanza di accordo, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni Territoriali del Lavoro, gli impianti e gli strumenti di controllo possono essere installati previa autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, con nota prot. n. 3500 del 22 febbraio 2016, ha chiarito che, nelle more dell'avvio operativo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, la gestione delle pratiche in materia di videosorveglianza è in carico alla Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, per cui se ne deduce che sarà tale Direzione a rilasciare le autorizzazioni per le richieste presentate da imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più DTL.
Saranno, comunque, emanate apposite istruzioni operative.

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