L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Assunzione del fratello in una ditta individuale

di Massimo Braghin

La domanda

Per una ditta individuale si può assumere il fratello come dipendente?

Secondo quanto previsto dall’art. 2094 c.c. è lavoratore subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore. Pertanto è proprio la subordinazione che caratterizza la prestazione che si svolge nell’organizzazione del datore di lavoro e sotto il suo potere direttivo e disciplinare. Oltretutto il lavoratore subordinato deve osservare le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro o dai suoi collaboratori dai quali dipende gerarchicamente. Ecco che il lavoratore dipendente viene assoggettato gerarchicamente al potere direttivo del datore di lavoro il quale lo inserisce nell’organizzazione dell’impresa, in modo continuo e sistematico e sotto la sua vigilanza costante. Riassumendo, gli indici di subordinazione sono: - L’osservanza orario di lavoro; - Il pagamento a cadenze fisse della retribuzione prestabilita; - Il coordinamento effettuato dal datore di lavoro; - L’assenza in capo al lavoratore di una seppur minima struttura imprenditoriale; - L’applicabilità di sanzioni disciplinari Proprio in ambito di rispetto dell’orario di lavoro, il lavoratore dipendente è tenuto a comunicare le assenze per malattia, richiedere preventivamente permessi per vari motivi, effettuare le ferie secondo le disposizioni dettate dal datore di lavoro, fruire del riposo giornaliero e settimanale e rispettare i limiti posti in materia di orario settimanale, straordinario, lavoro notturno. Nell’ambito familiare, il lavoro si presume gratuito quando vi è un rapporto tra coniugi o un vincolo tra parenti o affini fino al 6° grado (art. 77 c.c.) o una convivenza tra datore e prestatore di lavoro, proprio perché manca l’animus contraendi e subentra l’affectionis vel benevolentiae causa, cioè l’attitudine alla solidarietà e all’assistenza reciproca fra coniugi e componenti della famiglia per motivo di affetto e benevolenza, il cui unico scopo è di migliorare le condizioni di esistenza, materiali e spirituali, del nucleo familiare; Nel caso in esame, trattandosi di assunzione del fratello dell’imprenditore (il quale si presume sia maggiorenne e non convivente con il datore di lavoro), risulta fondamentale ai fini di uno corretto inquadramento, il riferimento agli aspetti sostanziali del rapporto, al di là della volontà manifestata dalle parti, che può essere superata solo dimostrando concretamente e di fatto che in un rapporto di lavoro prevale la subordinazione sia nella fase costitutiva che nel corso di svolgimento del rapporto. Va precisato che la volontà delle parti non è elemento decisivo, se le parti non si attengono ad essa. Tutto ciò al fine di non creare rapporto subordinato illegittimo, che comporta da una parte un illecito fiscale (elusione ai fini di un risparmio) e dall’altra ad un illecito previdenziale con indebita maturazione di prestazioni sociali e diritto alla pensione. Pertanto risulta senz’altro possibile e regolare l’assunzione del fratello dell’imprenditore, purché, ai fini di evitare il disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato con restituzione dei contributi versati negli ultimi cinque anni ed un inquadramento quale coadiuvante oppure collaboratore di impresa familiare, il rapporto di lavoro si concretizzi in base ai principi e con le caratteristiche sopra citate.

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