Rapporti di lavoro

Il trattamento economico e normativo delle festività pasquali

di Michele Regina

Per il trattamento economico, in base all’articolo 2 della legge 260 /1949, sono da considerare festività nazionali il 25 aprile e il 1º maggio.
Sono festività infrasettimanali:
- il 1º gennaio;
- il giorno dell'Epifania (6 gennaio);
- il giorno di lunedì dopo Pasqua (mobile);
- il giorno dell'Assunzione della Beata Vergine Maria (15 agosto);
- il giorno di Ognissanti (1º novembre);
- il giorno dell'Immacolata Concezione (8 dicembre);
- il giorno di Natale (25 dicembre);
- il giorno 26 dicembre
I contratti collettivi lavoro prevedono l'ulteriore festività coincidente con il giorno del Santo Patrono del luogo dove è ubicata la sede dell'azienda.
Pertanto ai fini della richiamata legge la giornata del 28 marzo 2016 (Lunedì dopo Pasqua) è festività infrasettimanale.
I datori di lavoro devono osservare le disposizioni di legge, oltre che quelle della contrattazione collettiva nazionale di settore. In quest'ultimo caso è sempre opportuno verificare la disciplina della contrattazione collettiva.
Si riepilogano alcuni spunti utili che rinvengono dalla disciplina legale in materia.
Quando le festività sono godute, quindi senza prestazione lavorativa, deve essere corrisposto ai lavoratori non retribuiti in misura fissa mensile (di solito operai e/o lavoratori temporanei) un trattamento economico di festività rapportato a un 1/6 della retribuzione settimanale.
La festività che non coincida con la domenica non comporta un trattamento aggiuntivo per gli impiegati e gli altri lavoratori retribuiti in misura fissa mensile in quanto detta festività è già compresa nello stipendio.
La giornata della Santa Pasqua, pur essendo una festività coincidente sempre con la domenica non comporta quote aggiuntive della retribuzione.
Quando vi sia prestazione lavorativa nella giornata festiva verrà riconosciuto oltre al compenso spettante di cui sopra anche quello per le ore lavorate, incrementato delle maggiorazioni percentuali per lavoro festivo come da Ccnl applicato e nei contratti collettivi nazionali di lavoro: si fa pertanto rinvio alla loro consultazione.

Lavoratori in Cig

Se la festività infrasettimanale interviene in un periodo di Cig, il compenso previsto per la festività non rientra fra gli elementi integrabili da parte della Cassa perché a carico dell'azienda, per i lavoratori:
-a orario ridotto e cioè che lavorano comunque una parte della settimana;
-sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da non più di due settimane.
Invece il trattamento economico per la festività è a carico della Cassa per i lavoratori:
- sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da oltre due settimane;
- sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti in misura fissa mensile sospesi anche da non più di due settimane.

Assegni per il nucleo familiare

Per la retribuzione delle festività è riconosciuto il diritto agli assegni per il nucleo familiare nei limiti delle disposizioni di legge e di prassi dettate dall'Inps. Non possono essere erogati complessivamente più di 6 assegni giornalieri per ciascuna settimana e 26 per ogni mese.

Regime fiscale e previdenziale

La retribuzione erogata per le festività concorre ai fini dell'imponibile previdenziale, unitamente a quella di competenza del mese, per il pagamento dei contributi a carico del datore e del lavoratore. La stessa retribuzione, al netto delle ritenute sociali a carico del dipendente di cui sopra , concorre alla determinazione dell'imponibile ai fini Irpef su quanto percepito dal lavoratore mese di marzo .

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