L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Ristorno cooperative di lavoro

di Antonio Carlo Scacco

La domanda

Il ristorno può essere considerato nella retribuzione complessiva non inferiore a quella prevista dal ccnl siglati dai sindacati più rappresentativi?

Il “ristorno” dell’utile aziendale rappresenta un tipico elemento remunerativo del socio lavoratore nelle società cooperative, commisurato al suo maggiore o minore impegno lavorativo (e non all’eventuale capitale detenuto). La legge di riforma in materia cooperativistica (legge 142/2001) ha stabilito all’articolo 3 che al socio lavoratore spetta un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo. Nella pratica il socio lavoratore percepisce sia la retribuzione contrattuale (che, ai sensi del citato articolo 3, non può essere inferiore ai minimi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine), sia una retribuzione ulteriore, se le condizioni economiche lo consentono, a titolo di ristorno. A tale ultimo proposito stabilisce la menzionata legge che il ristorno non può essere superiore al 30 per cento dei trattamenti retributivi complessivi. Quanto al quesito posto dal gentile lettore, il ristorno può far parte della retribuzione minima dovuta al socio lavoratore su base contrattuale. Se, ad esempio, la retribuzione contrattuale minima obbligatoria è pari a 1000, la cooperativa può erogare 900 a titolo di normale retribuzione e 100 a titolo di ristorno.

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