Rapporti di lavoro

Vecchia procedura per le dimissioni comunicate prima del 12 marzo ma con cessazione successiva

di Antonio Carlo Scacco

La nuova procedura telematica in materia di dimissioni e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche a pochissimi giorni dalla sua piena introduzione (il 12 marzo scorso), non cessa di alimentare polemiche e critiche da parte dei commentatori. Sul portale della rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro (sito www.cliclavoro.gov.it ) sono apparse alcune prime Faq (frequently asked questions) che tentano di dirimere i principali dubbi in argomento.

Un primo importante chiarimento riguarda l'ambito di applicazione. La procedura riguarderà in generale tutti i lavoratori subordinati, inclusi quelli che presentano le proprie dimissioni per il raggiungimento dei requisiti d’accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata, con alcune specifiche eccezioni:
a) le risoluzioni consensuali raggiunte tramite accordi di conciliazione in sede stragiudiziale;
b) il recesso durante il periodo di prova. L'interpretazione segue l'orientamento già espresso nella circolare 12/2016 del ministero del Lavoro e si giustifica, a nostro parere condivisibilmente, con le caratteristiche di libera recedibilità che contraddistinguono il rapporto durante la prova (se il datore può recedere liberamente dal rapporto non ha molto senso la precostituzione del foglio di dimissioni firmato in bianco);
c) i rapporti di pubblico impiego. Anche in questo caso si richiama l'interpretazione contenuta nella citata circolare, ma le motivazioni in quella sede espresse appaiono assai meno condivisibili. Il ministero ha argomentato per l'esclusione sulla base della (presunta) inesistenza del fenomeno delle dimissioni in bianco nella Pa. Ma a parte la difficoltà della applicazione della nuova procedura a tale settore dove, si ricorda, vige il principio della indisponibilità e della irretrattabilità in tema di cessazione del rapporto di lavoro (es. CdS 927/2011) con conseguente difficoltà a revocare le dimissioni, nessuna parte dell'articolo 26 del decreto legislativo 151/2015 autorizza tali conclusioni;
d) i collaboratori coordinati e continuativi e i tirocinanti, per la ragione che tali soggetti non sono ricompresi nella nozione di rapporto subordinato.

Altro interessante chiarimento concerne la validità delle dimissioni presentate in data antecedente il 12 marzo 2016 ma con cessazione del rapporto avvenuta successivamente. Secondo la Faq ministeriale la nuova procedura non sarebbe necessaria (si applicherebbe il principio tempus regit actum), ma poiché la vecchia procedura Fornero prevedeva una fattispecie a formazione progressiva (le dimissioni erano inefficaci fino a convalida o sottoscrizione della ricevuta del modulo Unilav di cessazione), non è chiaro se dopo il 12 marzo siano applicabili le norme individuate dai commi da 17 a 23-bis dell’articolo 4 della legge 92/2012 (abrogate da tale ultima data).

Infine alcuni chiarimenti di carattere strettamente pratico. Per il lavoratore sarà sufficiente dotarsi del solo Pin Inps dispositivo, reperibile presso il portale dell'istituto o una sua sede territoriale. Inoltre sarà possibile, se non si conosce l'indirizzo di posta certificata del datore, inserire come recapito e-mail anche una casella di posta non certificata. Tale possibilità, senz'altro apprezzabile sotto il profilo della semplicità, rischia tuttavia di creare incertezze applicative o addirittura un forte contenzioso, atteso che, ad esempio, le dimissioni sono un atto unilaterale recettizio, ossia un atto che si perfeziona nel momento in cui è portato a conoscenza del datore di lavoro. L'indicazione di caselle mail errate, o non certificate (in quanto tali disconoscibili) potrebbe creare notevoli problemi applicativi.

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