Rapporti di lavoro

Fissata la retribuzione di riferimento per i lavoratori autonomi volontari del soccorso alpino

di Luca Vichi

Emanato il decreto ministeriale 9 marzo 2016 che definisce, per l'anno 2016, l'importo utile alla determinazione dell'indennità spettante ai lavoratori autonomi impegnati in attività di soccorso alpino e speleologico.
Ciò in attuazione di quanto stabilito dal comma 4, articolo 3 del regolamento 379/1994 adottato ai sensi dell'articolo 2 della legge 162/1992.

La disciplina generale
L'articolo 1 della legge 162/1992 prevede che i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano (Cai) abbiano diritto ad astenersi dal lavoro nei giorni in cui svolgono le operazioni di soccorso alpino e speleologico o le relative esercitazioni, nonché nel giorno successivo a operazioni di soccorso che si siano protratte per più di 8 ore, ovvero oltre le ore 24.
Ai volontari che siano lavoratori dipendenti compete l'intero trattamento economico e previdenziale relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro; la retribuzione è corrisposta direttamente dal datore di lavoro, il quale ha facoltà di chiederne il rimborso all'istituto di previdenza cui il lavoratore è iscritto.
I volontari che siano lavoratori autonomi hanno diritto a percepire un'indennità per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro.

Lavoratori autonomi: legge e regolamento attuativo
La lettera d), comma 1 della legge 162/1992 prevede che le indennità spettanti ai lavoratori autonomi devono essere determinate in misura pari alla media delle retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti del settore industria. Inoltre il comma 4, articolo 3, della legge 162/1992 stabilisce che l'importo spettante ai lavoratori autonomi per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro in conseguenza di attività di soccorso alpino e speleologico venga annualmente fissato con decreto del ministero del Lavoro e previdenza sociale.

La retribuzione di riferimento per l'anno 2016
L'articolo 1 del decretofissa in 2.127,39 euro per il 2016 la retribuzione media mensile spettante ai lavoratori dipendenti del settore industria. Questo quindi è il parametro di riferimento per la quantificazione dell'indennità giornaliera spettante ai lavoratori autonomi impegnati nelle predette attività di soccorso la cui determinazione avviene:

- dividendo la retribuzione mensile per 22 giornate, nel caso in cui l’attività di lavoro autonomo si svolga su 5 giorni a settimana (96,70 euro al giorno);

- dividendo la retribuzione mensile per 26 giornate, nel caso in cui l’attività si svolga su 6 giorni a settimana (81,82 euro al giorno).

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