Rapporti di lavoro

Orario massimo di 7 ore e 35 minuti per gli apprendisti quindicenni

di Rossella Quintavalle

Il consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, con interpello 11 del 21 marzo 2016, ha chiesto di conoscere il parere della direzione generale per l'attività ispettiva del ministero del Lavoro in ordine alla corretta interpretazione dell'articolo 18 della legge 977/1967, come modificato dall'articolo 2, comma 1, del Dlgs 345/1999, in relazione all'orario applicabile ai minori con età superiore a 15 anni ma inferiore a 16, con particolare riferimento a un rapporto di lavoro con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale. Si chiede in sostanza se gli stessi siano o meno soggetti all'orario applicabile agli adolescenti: 8 ore giornaliere e 40 settimanali.

Il dicastero argomenta in risposta che occorre innanzi tutto muovere da quanto disposto dall'articolo 3 della legge emanata a tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti che fissa l'età minima di ammissione al lavoro al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non prima del compimento dei 15 anni. A tal proposito è utile ricordare che con il comma 622 dell'articolo 1 della legge 296/2006, è stato innalzato l'obbligo di istruzione da nove a dieci anni con il conseguente innalzamento dell'età minima di ingresso nel mondo del lavoro a 16 anni.

Il ministero afferma altresì che, all'articolo 43 del recente Dlgs 81/2015, il legislatore ha previsto la possibilità di attivare, in tutti i settori di attività, un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, con giovani che hanno compiuto i 15 anni, in quanto il contratto è finalizzato al completamento del percorso scolastico sino ai 18 anni attraverso un'alternanza scuola/lavoro.

Per giungere alla soluzione del quesito è opportuno rammentare, altresì, che per “bambino” si intende il minore che non ha ancora compiuto 15 anni o ancora soggetto agli obblighi scolastici, e per “adolescente” il minore di età compresa tra i 15 e i 18 anni con obbligo scolastico assolto, obbligo che il legislatore pone comunque sempre in primo piano.
Esposte tali considerazioni si deve sottolineare che l'articolo 18 della legge a tutela dei minori stabilisce che per i bambini, liberi da obblighi scolastici, l'orario di lavoro non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali, mentre per gli adolescenti l'orario di lavoro non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.

Anche la giurisprudenza con la sentenza di Cassazione, terza sezione, 9516/2003 è intervenuta per rafforzare le finalità della disciplina che regola i rapporti di lavoro con i minori confermando la «prevalenza rispetto a quelle regolanti il rapporto di apprendistato in genere» e affermando che «ove gli apprendisti siano fanciulli o adolescenti, si renderanno applicabili i più rigorosi limiti di orario previsti dall'art. 18 L. n. 977/1967 rispettivamente ai commi primo e secondo» e non invece quelli contemplati dalla normativa sull'apprendistato.

Per tutti questi motivi, in conclusione, il ministero ritiene che i quindicenni che non abbiano ancora assolto l'obbligo scolastico, assunti con la prima tipologia di apprendistato, possano effettuare un orario di lavoro non superiore alle 7 ore giornaliere e 35 settimanali, ai sensi del comma 1 dell'articolo 18 della legge 977/1967 .

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