Rapporti di lavoro

Fondo di integrazione salariale: in Gazzetta il decreto di adeguamento al Jobs act

di Antonio Carlo Scacco

Nella Gazzetta ufficiale 74 del 30 marzo è stato pubblicato il decreto interministeriale del 3 febbraio che adegua la disciplina del vecchio fondo di solidarietà residuale (Fsr), istituito con decreto interministeriale 79141 del 7 febbraio 2014, alla disciplina del decreto legislativo 148/2015, attuativo del riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali nel quadro del Jobs act.

Il Fsr, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, della norma delegata ha assunto, a partire dal 1° gennaio del corrente anno, la nuova denominazione di “fondo di integrazione salariale” (Fis), ma l'adeguamento della relativa disciplina alla nuova normativa avrebbe dovuto essere oggetto di uno specifico intervento regolamentare, finalmente approdato in Gazzetta. Peraltro nelle more dell'adozione del decreto, il ministero (note prot. 203 del 14 gennaio e prot. 998 del 18 gennaio 2016) e l'Inps (circolare 22/2016) hanno già dato delle prime indicazioni operative per gestire la transizione.

Soggetti al Fir sono i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti (inclusi gli apprendisti), non ricompresi nella disciplina Cig/Cigs e non destinatari di appositi accordi per l'istituzione di fondi di solidarietà bilaterali/alternativi.

I lavoratori interessati sono quelli subordinati, compresi gli apprendisti professionalizzanti, esclusi i dirigenti ed i lavoratori a domicilio, con una anzianità di lavoro nella unità produttiva interessata di almeno novanta giorni.

Compito del fondo è assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa.

Dal 1° gennaio 2016 l'aliquota di finanziamento è fissata allo 0,65 per cento per i datori di lavoro con più di quindici dipendenti, e allo 0,45 per cento, per quelli fino a tale soglia. I datori di lavoro con attività sospesa o ridotta versano un contributo addizionale pari al 4 per cento della retribuzione perduta.

Il Fis eroga due tipi di prestazione: l'assegno di solidarietà e l'assegno ordinario. Il primo è destinato ai dipendenti dei datori di lavoro che stipulino accordi di riduzione dell'orario di lavoro con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, allo scopo limitare eccedenze di personale a seguito di licenziamenti collettivi o licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo. I datori devono occupare mediamente più di cinque lavoratori nel semestre precedente la data di inizio delle riduzioni. L'assegno può essere corrisposto per un periodo massimo di dodici mesi in un biennio mobile. Per usufruirne il datore presenta una domanda telematica all'Inps, con allegato l'accordo sindacale, entro sette giorni dalla conclusione di quest'ultimo. Importante precisazione è quella relativa ai criteri adottati per la autorizzazione che saranno i nuovi criteri adottati per l'approvazione dei programmi di Cigs, causale contratto di solidarietà.

La seconda prestazione, l'assegno ordinario, è destinata ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti nel semestre precedente l'inizio delle sospensioni o delle riduzioni dell'orario di lavoro. L'importo è pari a quello di integrazione salariale, nei casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per le causali previste dalla normativa in materia di Cig e Cigs. Anche in questo caso è necessaria apposita domanda telematica all'Inps da presentare non prima di 30 giorni dall'inizio e non oltre 15 giorni dalla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Le istanze sono valutate dall'Inps, specifica il decreto, secondo i nuovi criteri validi per le causali in materia di integrazione salariale ordinaria, a esclusione delle intemperie stagionali, e per l'approvazione dei programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria, con particolare riferimento alle causali della riorganizzazione e della crisi aziendale. La durata massima dell'assegno è di 26 settimane in un biennio mobile per le causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa in materia di Cig, escluse le intemperie stagionali, e Cigs, limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale.

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