Rapporti di lavoro

Dimissioni alla presenza del sindacalista, purché maggiormente rappresentativo

di Antonio Carlo Scacco

La “sede sindacale” presso la quale formalizzare le dimissioni o la risoluzione consensuale secondo la nuova procedura, è una espressione che indica l'ipotesi in cui il lavoratore pone in essere determinati atti con l'assistenza di un sindacalista di sua fiducia: pertanto, si legge in una delle ultime Faq pubblicate sul sito www.cliclavoro.gov.it , è sufficiente che la formalizzazione delle dimissioni o della risoluzione consensuale «avvenga alla presenza di un sindacalista, in quanto la stessa costituisce garanzia circa la spontaneità e la consapevolezza dell'atto».

L'articolo 26, comma 7, del Dlgs 151/2015 stabilisce, infatti, che la nuova procedura non si applica nel caso in cui le dimissioni o la risoluzione consensuale intervengano nelle sedi individuate dall'articolo 2113, quarto comma, del codice civile, ossia, per il richiamo operato all'articolo 411 del codice di procedura civile, presso la sede sindacale.

La Faq ministeriale scaturisce da una nota ministeriale del 24 marzo scorso nella quale si chiariva che il riferimento contenuto nella norma era da intendersi alle “sedi” propriamente intese e non agli “organi”: in base a tale interpretazione la procedura avrebbe potuto essere utilmente esercitata direttamente dal direttore della Dtl, nella sua qualità di presidente della commissione, anche per il tramite di personale appositamente individuato.

È tuttavia opportuno completare l'indicazione contenuta nella Faq con ulteriori considerazioni. Le note del 16 e del 22 marzo scorso della direzione generale per l'attività ispettiva del ministero hanno chiarito che, ai fini del deposito presso la Dtl, il verbale di conciliazione siglato in sede sindacale deve rispondere non solo ai normali criteri di autenticità dell'atto, ma deve essere stato sottoscritto nell'ambito di una procedura di conciliazione avvenuta presso le sedi di associazioni sindacali maggiormente rappresentative.

In particolare, si legge nell'ultima delle note citate, ai fini dell'accertamento del «possesso di elementi di specifica rappresentatività» è sufficiente che il verbale sia stato sottoscritto «in sede sindacale» (in base all’articolo 411, comma 3, del codice di procedura civile), ossia con l'assistenza di un rappresentante sindacale di fiducia del lavoratore che appartenga ad associazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Mutuando le indicazioni ministeriali al contesto applicativo della nuova procedura di dimissioni e risoluzione consensuale, ne segue che l'espressione «sede sindacale» contenuta nell’articolo 411 del C.p.c. deve essere intesa come una sede sindacale qualificata dall'essere espressione di una associazione sindacale maggiormente rappresentativa: in caso contrario la presentazione delle dimissioni sarebbe priva di efficacia per mancato utilizzo della nuova procedura (articolo 26 del decreto legislativo 151/2015). Medesimo discorso vale, evidentemente, circa le qualità personali del rappresentante sindacale che assiste il lavoratore.

Per approfondimenti sul tema è possibile consultare la Circolare 24 Lavoro:

Dimissioni online: disciplina, procedura e criticità

1.Nuova disciplina per le dimissioni online
2.Dimissioni e risoluzione consensuale del rapporto: procedura online
3.Criticità e problematiche ancora aperte per la nuova procedura di dimissioni online

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