L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Contestazione disciplinare e ricovero ospedaliero

di Imbriaci Silvano

La domanda

Abbiamo spedito una lettera di contestazione disciplinare ad una nostra dipendente in malattia. La raccomandata è stata ricevuta dalla madre in qualità di familiare convivente. Il giorno precedente al ricevimento della raccomandata la lavoratrice ci comunica con messaggio di posta elettronica di essere stata ricoverata in ospedale e ciò risulta anche dal certificato di inizio ricovero pervenuto dall'INPS. Siamo ancora all'interno del termine dei cinque giorni e la lavoratrice è ancora ricoverata. E' opportuno inviare una lettera alla lavoratrice in cui si comunica che preso atto del ricovero ospedaliero il termine di cinque giorni per le giustificazioni decorreranno dal giorno delle sue dimissioni dalla struttura ospedaliera?

In generale occorre ricordare che la legge n. 300/1970, all’art. 7 prevede, come garanzie procedimentali per il lavoratore incolpato di addebito disciplinare, che il datore di lavoro non possa adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa (comma 2) e che i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possano essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa (comma 5). La contrattazione collettiva può prevedere termini di maggior favore per il lavoratore incolpato indicando, per esempio, anche un termine per l'adozione del provvedimento disciplinare; o un termine nel quale poter valutare le eventuali giustificazioni addotte dal lavoratore incolpato; giustificazioni che il lavoratore può comunicare per iscritto nel suddetto termine di cinque giorni dalla contestazione dell'addebito ovvero può anche illustrare verbalmente chiedendo l'audizione di cui al cit. art. 7, comma 2. Ciò premesso, a fronte dell’impedimento del lavoratore attestato da idonea certificazione, anche al fine di un’eventuale convocazione, il datore di lavoro deve attendere la cessazione della malattia o del ricovero, a meno che la circostanza appaia prima facie pretestuosa. Ma non pare questo il caso. In altre parole, lo stato di ricovero tempestivamente comunicato e certificato da documentazione medica proveniente, oltre che dal sanitario curante anche da struttura pubblica, consente di sospendere i termini del procedimento, dal momento che il rispetto dei principi di correttezza e buona fede impedisce di ritenere la tempestività del provvedimento nei casi in cui l'esercizio del potere disciplinare sia stato ritardato al solo fine di assicurare le garanzie difensive riconosciute dalla legge n. 300/1970. La Cassazione ha richiamato, a tal fine, lo stato di incapacità naturale del lavoratore, raccordando l’incapacità di svolgere attività difensiva a condizioni oggettive di salute, medicalmente accertate, che risultino incompatibili con la difesa (cfr. ad es. Cass. sez. lav. 26 settembre 2012, n. 16374, con riferimento ad un’ipotesi in cui il lavoratore in stato di incapacità naturale aveva chiesto di essere sentito) Chiaramente si era espressa in questo senso anche Cass. n. 20601/2006, secondo cui “Posto il principio che l'esistenza di uno stato di incapacità naturale del lavoratore, tale da impedirgli di rendere le giustificazioni nel termine previsto dalla legge per rispondere agli addebiti contestati, comporta la necessaria posticipazione del termine di scadenza, risultando altresì vietata, nel caso di irrogazione del provvedimento disciplinare prima di tale momento, la garanzia procedimentale prevista dall'art. 7 della L. n. 300/1970, è onere del dipendente che contesti la legittimità della sanzione, per non aver potuto esercitare il proprio diritto di difesa a causa di una minorata capacità di intendere e di volere in detto intervallo, dimostrare di essersi trovato, nella pendenza del termine, in stato di incapacità naturale.” Occorre tuttavia precisare che “… il comportamento del datore di lavoro che, in assenza di prova di effettivo impedimento del lavoratore, non abbia consentito alla richiesta di una proroga del termine per l'audizione, non concreta una violazione dei principi di correttezza e buona fede, alla stregua dei quali deve essere valutato l'esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro” (stessa sentenza). Dunque nel caso di specie, in presenza di impedimento documentato, la scelta di inviare una comunicazione con il differimento del termine per le giustificazioni alla cessazione dello stato di incapacità naturale appare quanto meno opportuna.

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