Rapporti di lavoro

La comunicazione al Cpi è inefficace senza la procedura telematica

di Gabriele Bonati

Il ministero del Lavoro, attraverso una nuova Faq pubblicata sul portale Cliclavoro, alla sezione «dimissioni telematiche», continua nella fase dei chiarimenti ai numerosi dubbi che la nuova procedura, così come organizzata, ha evidenziato e continua a evidenziare.
In particolare, la nuova Faq affronta la problematica riguardante la comunicazione della risoluzione del rapporto per dimissioni o risoluzione consensuale al Centro per l’impiego (Cpi), che il datore di lavoro è tenuto a osservare per non incorrere nella prevista sanzione amministrativa (la comunicazione deve essere trasmessa entro cinque giorni dall'ultimo giorno di lavoro).

Con la Faq, il ministero del lavoro precisa che «La comunicazione obbligatoria di cessazione (ndr – per dimissioni del lavoratore o risoluzione consensuale) è inefficace se non è stata preceduta da una comunicazione del lavoratore resa con le modalità telematiche di cui al DM 15 dicembre 2015».

In sostanza, le dimissioni/risoluzione consensuale sono inefficaci (salvo le previste deroghe) se sono rese con modalità diverse da quelle previste dal D.M. 15.12.2015 (modalità telematiche) e, conseguentemente, diviene inefficace anche la comunicazione di cessazione al centro per l'impiego competente.

Sotto l'aspetto teorico, la precisazione ministeriale rappresenta una conseguenza logica "se le dimissioni sono inefficaci il rapporto di lavoro non può essere considerato concluso", conseguentemente non deve essere comunicata al centro per l'impiego. Sotto l'aspetto pratico i due adempimenti potrebbero essere considerati distinti, il lavoratore, pur non avvalendosi della nuova procedura, può aver effettivamente manifestato la volontà di dimettersi, essendosi, per esempio occupato presso un altro datore di lavoro, il datore di lavoro, dopo aver chiesto al lavoratore di utilizzare la procedura telematica (senza esito), chiude rapporto, comunicandolo al centro per l'impiego, in tal modo il lavoratore può percepire le sue competenze di fine lavoro (la norma è nata per tutelare il lavoratore e non per penalizzarlo). È evidente che se le dimissioni sono "false/forzate" il lavoratore può sempre avvalersi della norma in commento per renderle inefficaci e di conseguenza costringere il datore di lavoro a revocare anche la cessazione del rapporto al centro per l'impiego.

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