Rapporti di lavoro

Contratto di solidarietà, ammessa la trasformazione dell’orario di lavoro

di Mauro Marrucci

Possibile la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale e viceversa, nell'ambito del contratto di solidarietà difensivo, qualora non si determini una variazione nella percentuale di riduzione media oraria pattuita. È questa la posizione assunta dalla direzione generale per l'attività ispettiva del ministero del Lavoro con l'interpello 14 dell'11 aprile 2016.

In particolare èstato chiesto se in costanza di contratto di solidarietà sia possibile la trasformazione di contratti di lavoro part time in full time e viceversa, ferma restando l'assenza di incrementi dell'organico aziendale nell'ambito della categoria di personale interessata e nel rispetto del monte ore di solidarietà oggetto di accordo tra le parti per ciascuna categoria di lavoratori interessati.

La questione si pone nel solco del contratto di solidarietà regolato dall'articolo 21, comma 1, lettera c del Dlgs 148/2015 con il quale, tramite un contratto collettivo aziendale, si prevede una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la dichiarazione di esubero del personale. L'apparato normativo stabilisce che la riduzione media oraria non possa superare il 60% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà fermo restando il limite individuale del 70%.

Il ministero evidenzia inoltre che a fronte di temporanee esigenze del datore di lavoro di incrementare l'attività, tali da richiedere l'espletamento di una prestazione ulteriore rispetto a quella concordata, comunque non eccedente l'orario di lavoro ordinario, resta ferma la possibilità per le parti di derogare alla riduzione precedentemente determinata in virtù di clausole, contenute nel contratto stesso, concernenti le modalità di attuazione della suddetta deroga.

La materia è stata disciplinata dal decreto ministeriale 94033/2016 il quale ha precisato che, in caso di variazioni che comportino una minore riduzione di orario, l'azienda ne debba dare comunicazione al ministero del Lavoro, fatta salva la necessità della stipula di un nuovo contratto di solidarietà in caso di variazioni che ne comportino una maggiore riduzione.
Il decreto prevede, in linea con la precedente disciplina, che è ammissibile l'applicazione della riduzione di orario nei confronti dei dipendenti con rapporto di lavoro part time, qualora ne sia dimostrato il carattere strutturale nella preesistente organizzazione.

Dalla regolamentazione dell'istituto emerge quindi che eventuali modifiche alla riduzione media oraria originariamente concordata risultano compatibili con la ratio del contratto di solidarietà e non necessitano della definizione di un nuovo accordo, laddove le stesse comportino una minore riduzione di orario e siano attuate in conformità alle modalità derogatorie già previste.

Dal quadro tratteggiato risulta quindi possibile, secondo l'interpretazione ministeriale, laddove il carattere strutturale del part time sia stato già valutato, dare seguito alle istanze dei lavoratori, finalizzate alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale e viceversa, qualora non si determini una variazione della percentuale di riduzione media oraria pattuita.

Risultano quindi compatibili con l'ammortizzatore, senza necessità di stipula di un nuovo accordo, le trasformazioni attuate nel rispetto della percentuale di riduzione media oraria pattuita - sia in riferimento a tutti i lavoratori coinvolti, sia in riferimento al singolo lavoratore interessato - secondo i limiti prestabiliti dalla legge. Di contro, sarà necessaria la stipula di un nuovo contratto di solidarietà quando le trasformazioni incidano sulle percentuali stabilite nell'accordo già sottoscritto.

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