Rapporti di lavoro

Doppia conferma per il 730 precompilato «congiunto»

di Mario Cerofolini

Doppia conferma per il 730 precompilato «congiunto». Entrambi i coniugi dovranno indicare nel rispettivo modello il codice fiscale del consorte e il consenso alla presentazione di un’unica dichiarazione dei redditi. È una delle novità della precompilata 2016, che emergono dal provvedimento (52443/2016) sulle regole di accesso diffuso ieri dalle Entrate. A questo si aggiungono il fac-simile della bozza di foglio informativo e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle comunicazioni di richiesta di accesso ai dati da parte di Caf e intermediari e per la fornitura delle dichiarazioni agli stessi. Sempre da ieri è online il portale dell'Agenzia con le informazioni su come visualizzare, compilare, integrare o modificare e trasmettere la dichiarazione. Ma vediamo nel dettaglio.

Il modello «congiunto»
In presenza dei requisiti indicati nell’articolo 13, comma 4, del Dm Finanze 164 del 1999, i coniugi potranno congiungere le proprie dichiarazioni dei redditi. Quanto alle modalità operative, il punto 6.8 del provvedimento 52443/2016 delle Entrate chiarisce che il soggetto che intende presentare la dichiarazione in qualità di «coniuge dichiarante», dopo aver completato la compilazione della propria dichiarazione, dovrà indicare nell’area autenticata il codice fiscale del coniuge che presenterà il modello 730 congiunto in qualità di «dichiarante». Quest’ultimo a sua volta dovrà esprime il consenso alla presentazione congiunta mediante l’indicazione, nella propria area autenticata, del codice fiscale del coniuge dichiarante. In esito alla manifestazione di volontà da parte di entrambi i coniugi, le informazioni contenute nella dichiarazione precompilata del coniuge dichiarante confluiranno, senza possibilità di modifiche, nel 730 congiunto che viene reso disponibile nell’area autenticata del dichiarante il quale a questo punto potrà procedere con unico invio di entrambe le dichiarazioni.

Accesso e scadenze
Da venerdì 15 aprile il contribuente e i soggetti eventualmente da lui delegati potranno visualizzare la dichiarazione dei redditi e l’elenco delle informazioni attinenti al 730 precompilato in possesso dell’Agenzia, con indicazione dei dati inseriti e quelli solo “parcheggiati” in attesa di conferma, nonché delle relative fonti informative. L’invio, invece, potrà essere fatto a partire dal 2 maggio. Da quest’anno le stesse informazioni utilizzate per il 730 saranno rese disponibili anche ai cittadini che presentano Unico persone fisiche (naturalmente il termine d’invio è diverso: il 7 luglio ma in “odore” di proroga al 23 luglio per il 730; il 30 settembre per Unico). In questo caso, però, non è prevista la possibilità di delegare soggetti terzi allo scarico dei dati del modello precompilato. Possibile inoltre l’accesso online alla precompilata direttamente dal Sistema pubblico per l’identità digitale (Spid), oppure con le credenziali di tipo dispositivo rilasciate dal sistema informativo di gestione e amministrazione del personale della pubblica amministrazione (NoiPa). Confermata inoltre la possibilità di delegare un intermediario (Caf, professionisti abilitati e sostituti d’imposta), che dovranno acquisire preventivamente, insieme alla copia del documento d’identità del diretto interessato una apposita delega per l’accesso al 730 precompilato cui dovrà seguire (tramite file o tramite web) una richiesta di accesso. Le deleghe acquisite dovranno essere riportate all’interno di un registro ad hoc, dotato di numero progressivo.

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