Rapporti di lavoro

Prevale il contratto collettivo per il periodo minimo di preavviso del congedo parentale

di Rossella Quintavalle

Con interpello 13 del 11 aprile 2016 la direzione generale per l'attività ispettiva del ministero del Lavoro ha fornito risposta all'Assaereo in merito al coordinamento tra quanto disciplinato dal contratto collettivo e quanto disposto dalle nuove norme entrate in vigore il 25 giugno 2016 a opera del Dlgs 80/2015, in merito all'applicazione dei termini di preavviso in caso di richiesta di congedo parentale; è stato chiesto inoltre se è possibile disporre una diversa collocazione temporale del congedo rispetto alle effettive richieste del lavoratore.

L'articolo 7, comma 1, lettera c del Dlgs 80/2015, nel sostituire il comma 3 dell'articolo 32 del Dlgs 151/2001, ha disposto che in caso di richiesta di un periodo di congedo parentale il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvertire il datore di lavoro con un termine non inferiore a cinque giorni indicando nel contempo l'esatto periodo in cui lo stesso inizia e termina. La modifica normativa, precisa il dicastero, è intervenuta solo al fine di ridurre il termine di preavviso che in precedenza era fissato in quindici giorni, fermo restando quanto già stabilito nella formulazione precedente che lascia alla contrattazione collettiva il potere di disciplinare le modalità e i criteri di fruizione dei periodi di astensione dal lavoro.

Nel caso in cui la stesura del contratto collettivo applicato al lavoratore sia precedente alla nuova disposizione contenuta nel decreto legislativo entrato in vigore il 25 giugno 2015, il ministero afferma che si può ritenere che le clausole in essa contenute mantengano la loro efficacia e che il periodo di preavviso minimo resti fissato nei previgenti 15 giorni tutte le volte in cui le parti sottoscrittrici l'accordo abbiano richiamato, a riguardo, il termine minimo al momento in vigore.

In riferimento alla possibilità di modificare la collocazione temporale del periodo richiesto, il ministero ricorda che il congedo parentale rappresenta un diritto potestativo che non può essere negato al lavoratore, e che lo stesso viene esercitato con il solo onere del preavviso sia nei confronti del datore di lavoro con la conseguente sospensione dell'attività lavorativa, sia nei confronti dell'ente previdenziale che corrisponde l'indennità (Cassazione 16207/2008).

Nonostante ciò, come già affermato in altre occasioni in riferimento alla fruizione dei permessi spettanti a norma della legge 104/1992 (interpelli 31/2010 e 1/2012), al fine di contemperare il buon andamento della attività imprenditoriale con il diritto all'assenza del lavoratore necessaria alla cura della famiglia, resta ferma la possibilità di trovare soluzione in accordi, da prendere anche a cadenza mensile, con i richiedenti i permessi o con le loro rappresentanze aziendali, sempre ai fini di una migliore conciliazione delle esigenze di cura, vita e lavoro.

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