Rapporti di lavoro

Telefisco 2016: l’Agenzia ufficializza le risposte

di Matteo Ferraris

Con la circolare 12/E/2016, l'Agenzia ufficializza le risposte ai quesiti posti negli incontri d’inizio anno con la stampa specializzata. La nota riepiloga le principali innovazioni recate dalla legge di Stabilità 2016 ovvero applicabili nelle dichiarazioni presentate dal corrente anno. I punti di interesse maggiore per i lettori di questo quotidiano sono relativi ai contribuenti minimi (paragrafo 6), alla dichiarazione precompilata e alla nuova CU2016 (paragrafo 8), al nuovo regime sanzionatorio e al ravvedimento operoso (paragrafi 11 e 15) oltre alle tematiche del capitolo finale relativo a contenzioso e riscossione.

In relazione ai (nuovi) contribuenti minimi la circolare succede all'analoga nota di prassi 10/E/2016 che ha definito i lineamenti del nuovo regime, analizzando altresì le implicazioni con i restanti regimi incentivanti presenti a sistema. Pochi, dunque, erano i temi non affrontati con la circolare 10/E/2016. Ciò nonostante l'Agenzia ha chiarito che il “vecchio” regime dei minimi (articolo 27, comma 1, del Dl 98/2011) può proseguire «per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al trentacinquesimo anno di età», come stabilito dal comma 88 della legge 190/2014 (Stabilità 2015). Analoga facoltà è riconosciuta anche a coloro che si sono avvalsi della proroga del regime di vantaggio disposta dal comma 12 undecies dell'articolo 10 della legge 11/2015 (Dl 192/2014).

Una volta chiarito, poi, che il regime forfetario, in vigore dal 1° gennaio 2015, disciplinato dalla legge 190/2014, commi da 54 a 89, costituisce il regime naturale dei soggetti che possiedono i requisiti previsti dal comma 54 e non incorrono in una delle cause di esclusione previste dal successivo comma 57, l'Agenzia interviene sulla durata dell'opzione (vincolante per un triennio, in base all’articolo 3 del Dpr 442/1997). Nel caso di specie - stante le significative modifiche apportate alla normativa – è applicabile la deroga contenuta nell'articolo 1 del Dpr 442/1997, secondo cui «è comunque consentita la variazione dell'opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative». Da ciò deriva che i soggetti che, nel 2015, avevano optato per il regime ordinario, ovvero avevano scelto di applicare il regime fiscale di vantaggio, possono, dal 1° gennaio 2016, l'opzione e accedere al regime forfetario dalla legge di Stabilità 2016.

Parzialmente utile, poi, risulta il chiarimento (paragrafo 8.6) secondo non è sanzionabile il lieve ritardo o gli errori non sostanziali applicabili nel primo anno in cui è richiesta la trasmissione dei dati (articolo 1, comma 949, della legge 208/2015). Essa “copre”, ad esempio, la trasmissione delle certificazioni uniche effettuata nel 2015 per l'anno 2014, oppure quella delle spese sanitarie effettuata nel 2016 per il 2015. Purtroppo l'Agenzia è esplicita nell'affermare che non si applica alle certificazioni uniche 2016 «in quanto, come è noto, per le stesse il primo anno di trasmissione previsto è il 2015 per le certificazioni relative al 2014» quasi a dire che sia sufficiente la conferma del nome della dichiarazione a considerare costante l'adempimento; a prescindere dalla sostanziale innovazione sottesa dall'adempimento come avvenuto, ad esempio, nel corso di quest'anno con un ulteriore gravame di oneri per i sostituti e i loro consulenti.

Se la norma di salvaguardia ha un senso è quello di dare un piccolo margine di gestione (“ritardi di lieve entità” recita la norma) a favore di soggetti che gestiscono una produzione imponente di dati per conto del fisco e che sono continuamente esposti a mutamenti della fisionomia di un adempimento che ha trasformato la Cu nel 770/2016, importando, peraltro, anche il dato dei pignoramenti; ha richiesto dati relativi all'Enpam senza incedere nell'eccesso di spiegazioni; ha modulato in modo scarsamente comprensibile le dinamiche di recupero dei bonus; ha radicalmente innovato l'esposizione dei dati relativi all'assistenza fiscale.

Se, in linea generale, è condivisibile che la salvaguardia operi soltanto nel primo anno in cui è stato introdotto l'adempimento, sarebbe sensato riconoscere che sotto l'apparente costante denominazione di un adempimento si possono celare contenuti significativamente innovativi. E quando tali innovazioni comportano difficoltà operative come successo anche nel 2016, sarebbe onesto ammetterlo ed evitare un possibile contenzioso nell'improbabile caso in cui l'Agenzia proceda con l'applicazione delle sanzioni.

Riteniamo improbabile (oltre che iniquo) l'irrogazione delle sanzioni a fronte di un adempimento eseguito correttamente e caratterizzato da un modesto ritardo, in quanto apparirebbe vieppiù anomalo il comportamento tollerante certificato al punto 8.8 che consente l'invio delle certificazioni uniche oltre il termine del 7 marzo 2016, qualora non contengano dati da utilizzare per l'elaborazione delle dichiarazioni precompilate. Per queste ultime certificazioni l'invio è libero sino, addirittura, al 1° agosto 2016 mentre per le altre anche per brevi ritardi, l'Agenzia ritieni vi siano gli estremi per la sanzionabilità: è evidente la sperequazione.

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