Rapporti di lavoro

Referendum del 17 aprile, così i permessi elettorali

di Pietro Gremigni

Il prossimo 17 aprile 2016 tutti i cittadini italiani sono chiamati ad esprimere il proprio voto per il referendum abrogativo di alcune disposizioni del Dlgs n. 152/2006, meglio conosciuto come referendum "anti trivellazioni in mare".

Vediamo quale è allo stato attuale la disciplina dei permessi elettorali spettanti ai lavoratori dipendenti che verranno chiamati a svolgere nei seggi il compito scrutinio delle schede di voto.
Il referendum, dopo la raccolta delle necessarie firme previste dalla Costituzione e l'approvazione della Corte costituzionale, è stato convocato con Dpr 15 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2016.

La tempistica per le operazioni di voto e scrutinio sono previste dal Dpr e dalle linee guida del ministero dell'Interno.

La costituzione del seggio deve essere effettuata alle ore 16 di sabato 16 aprile precedente il giorno del voto.

Il seggio viene ricostituito la domenica 17 aprile prima delle ore 7 con la presenza di presidente del seggio e degli scrutatori.

Le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23.

Lo scrutinio dei voti inizierà alle ore 23 di domenica 17 aprile, subito dopo la chiusura delle operazioni di voto.

Le operazioni di scrutinio devono svolgersi senza alcuna interruzione e devono essere ultimate al massimo entro le ore 14 di lunedì 18 aprile, giorno successivo a quello di chiusura della votazione.

Disciplina dei permessi elettorali - I lavoratori dipendenti impegnati nello svolgimento delle operazioni elettorali in qualità di componenti dei seggi hanno diritto ad un particolare trattamento economico normativo disciplinato dall'art. 11 della legge 53/1990 e art. 1 legge 69/1992.

Il regime previsto da tali norme è quindi applicabile a qualsiasi consultazione elettorale.
Ai soggetti che sono titolari di un rapporto di lavoro subordinato e che sono stati nominati per svolgere attività ai seggi elettorali si deve applicare una specifica disciplina che prevede alcuni diritti collegati all'assenza dal lavoro e al recupero della giornata di riposo trascorsa ai seggi.

La questione riguarda le seguenti funzioni da svolgere nel seggio elettorale:

- presidente e vicepresidente di seggio;

- segretario;

- scrutatori;

- rappresentanti di lista, gruppo, di partiti o dei comitati promotori in caso di referendum.

La partecipazione alle operazioni di voto per i predetti soggetti comporta l'applicazione della seguente disciplina:
1) i giorni considerati lavorativi (per esempio lunedì, oppure anche il sabato se considerato lavorativo dal Ccnl applicato) devono essere retribuiti con la normale retribuzione come se il lavoratore avesse prestato normalmente l'attività lavorativa: si considera cioè in una sorta di permesso retribuito;
2) i giorni festivi o non lavorativi (di norma la domenica, ma in alcuni casi anche il sabato) danno diritto ad una quota di retribuzione (di regola 1/26) aggiuntiva rispetto alla normale oppure a giorni di riposo compensativi. Il lavoratore deve accettare l'eventuale rifiuto a fruire del giorno di riposo, in quanto lo stesso deve essere concordato tra le parti, tenendo conto delle esigenze produttive del datore di lavoro.

Abbiamo visto che le giornate di impegno ai seggi saranno senz'altro sabato 16 e domenica 17 aprile, il primo retribuito come nomale giornata di lavoro se lavorativo o con una quota aggiuntiva in busta paga se non lavorativo. La domenica sarà invece retribuita con una quota aggiuntiva in busta paga.
Qualora l'impegno al seggio per gli scrutatori dovesse prolungarsi oltre le ore 24 di domenica 17 aprile e estendersi a lunedì 18 aprile, si applicherebbe il principio giurisprudenziale secondo cui il lavoratore ha diritto ad un giorno di assenza dal lavoro con diritto alla normale retribuzione. Infatti l'unità di misura per retribuire il periodo di assenza dal lavoro per espletare le funzioni elettorali sono i giorni e non le ore (Pret. Torino 2 settembre 1998 - Trib. Torino 20 marzo 1999 e Cass. n. 5695/2002). Bastano alcune frazioni di tempo del lunedì impiegato al seggio, cosa che presumibilmente avverrà in occasione di questo referendum, per fare scattare il diritto all'assenza dal lavoro retribuita e non a riposi compensativi o a indennizzo delle ore trascorse in più al seggio (Cass. 13166/2006).

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