di Antonio Carlo Scacco

La domanda

Nella ipotesi di dimissioni da parte di un collaboratore coordinato e continuativo (nel caso specifico si tratta di operatore di call center outbound) vale la nuova procedura telematica per la convalida introdotta con il decreto semplificazioni? La domanda nasce per il possibile equivoco cui induce la recente circolare del 04/03/2016 Ministero Lavoro che, pur prevedendo specifici casi di esenzione, collega la nuova procedura al solo tipo "lavoro subordinato".

Le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono istituti tipici del rapporto di lavoro subordinato. Tale regola, di carattere generale, è confermata da quanto segue: a) l’articolo 26 del decreto legislativo 151/2015 recante la nuova disciplina delle “Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale”, parla espressamente di “lavoratore” e “datore di lavoro” (non di “committente” o “collaboratore”); b) analoga dizione è utilizzata dal decreto Minlav 15 dicembre 2015, in vigore dal 12 marzo 2016 (data di piena operatività della nuova procedura) c) la circolare Minlav n. 12 del 4 marzo scorso al punto 1.1 conferma espressamente che la nuova disciplina si applica alle dimissioni comunicate dal 12 marzo 2016 e riguarda “tutti i rapporti di lavoro subordinato” salvo talune eccezioni che non ricomprendono i rapporti di collaborazione. Da tutto quanto precede si conferma che la nuova procedura telematica concernente le dimissioni del lavoratore e la risoluzione consensuale del rapporto non si applica ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

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