L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Lavoratore padre, tutela licenziamento e Naspi

di Paolo Rossi

La domanda

L'Art. 55 del D.lgs 151/2001 prevede che in caso di dimissioni in "periodo protetto" la lavoratrice madre ha diritto alle tutele previste in caso di licenziamento (es. NASPI). Le medesime tutele sono riservate al padre lavoratore che ha usufruito del congedo di paternità. Nel corso del "periodo protetto" la lavoratrice è inoltre immune da licenziamento. Si chiede: il divieto di licenziamento opera anche per il padre lavoratore a patto che abbia usufruito del congedo di paternità? Cosa si intende per congedo di paternità? Il riferimento è al congedo parentale oppure alla luce della disposizioni in tema di astensione obbligatoria del padre anche al congedo di paternità in senso stretto (2gg)? Ciò a prescinde dalla condizione lavorativa della madre?

Ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 151/2001, le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza, per tutta la durata del congedo di maternità “obbligatorio” e fino al compimento di un anno di età del bambino. Il licenziamento intimato in tale arco temporale è nullo. Sussistono, tuttavia, delle eccezioni in cui il divieto di licenziamento non si applica. Si tratta dei casi di licenziamento: per giusta causa, per cessazione dell'attività dell'azienda, per scadenza del termine, per esito negativo della prova. Il comma 7 dello stesso art. 54 estende il divieto di licenziamento al caso del “congedo di paternità”, per la durata del congedo stesso e fino al compimento di un anno di età del bambino. Il congedo di paternità è disciplinato all’art. 28 D.Lgs. n. 151/2001, il quale attribuisce un “diritto” al padre lavoratore (diversamente dal congedo di maternità della lavoratrice dipendente che impone l’astensione dal lavoro) di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. La tutela si applica anche qualora la madre sia lavoratrice autonoma. In connessione con il fatto che il congedo di paternità è un diritto del lavoratore, e non anche un dovere, il citato comma 7 dell’art. 54 sancisce che solo in caso di “fruizione” del congedo di paternità il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e fino al compimento di un anno di età del bambino. Quanto al rapporto che sussiste tra la tutela dal licenziamento e il congedo parentale, il comma 6 dell’art. 54 in esame, ne prevede la nullità solo se il provvedimento espulsivo è “causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino”; la tutela riguarda sia la lavoratrice madre che il lavoratore padre. Non vi è, dunque, un periodo temporale fisso, analogo a quello del congedo di maternità e del congedo di paternità, in cui la tutela opera a prescindere da qualunque altro fatto estraneo allo status del lavoratore dipendente. Mentre con riguardo al rapporto che sussiste tra la tutela dal licenziamento e il congedo obbligatorio del padre, disciplinato all'art. 4, comma 24, lett. a), della L. n. 92/2012 (obbligo per il padre lavoratore dipendente di astenersi dal lavoro, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, per un periodo di un giorno, aumentato, dal 1° gennaio 2016, a due giorni, da godersi anche in via non continuativa), nulla prevede il TU sulla maternità/paternità (D.Lgs. n. 151/2001). Con riferimento all’ultimo quesito del lettore, il congedo di paternità ex art. 28 del TU costituisce un diritto autonomo del padre, a prescindere dalla condizione lavorativa della madre e dunque indipendentemente che la madre abbia diritto, o meno, al trattamento economico di maternità (INPS, circolare 17 gennaio 2003, n. 8). L’occasione si presta, infine, per ricordare che la stessa protezione è prevista in caso di adozioni o affidamenti, benché con termini e decorrenze diverse: il divieto di licenziamento si applica fino a un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare o, se adozione internazionale, della comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando ovvero della comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di abbinamento).

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