Rapporti di lavoro

Dimissioni, più stringente il controllo degli ispettori

di Paolo Rossi

Con una nota interna del 10 maggio 2016, il direttore generale dei sistemi informativi del ministero del Lavoro informa i servizi ispettivi sul nuovo applicativo delle dimissioni volontarie (Sdv), con particolare riguardo alle funzionalità del “cruscotto” ad uso degli ispettori. La nota incidentalmente fa riemergere alcuni elementi di criticità del nuovo regime delle dimissioni di cui i servizi ispettivi, si auspica, dovrebbero tenere in debita considerazione.

L'applicativo Sdv è stato realizzato a seguito dell'entrata in vigore del Dm 15 dicembre 2015, decreto che ha dato il via al modulo telematico delle dimissioni volontarie imposto da uno dei decreti delegati dal Jobs act (art. 26, del Dlgs 151/2015), con il quale il lavoratore dichiara al ministero del Lavoro la sua libera volontà di recedere dal rapporto di lavoro per dimissioni o per risoluzione consensuale.

A valle della procedura di dimissioni online, il sistema centrale del ministero trasmette la notizia delle dimissioni, a mezzo Pec, al datore di lavoro titolare del rapporto di lavoro da cui il lavoratore intende recedere. Le stesse informazioni sono messe a disposizione delle direzioni territorialmente competenti attraverso l'accesso al repository centrale messo a disposizione degli ispettori del lavoro.

La nota del 10 maggio trae spunto proprio dalle implementazioni sviluppate su tale repository centrale circa alcune nuove funzionalità del “cruscotto” che dovrebbero consentire alle direzioni territoriali del lavoro una più puntuale e mirata attività ispettiva. Si tratta, in particolare, delle seguenti funzionalità:
-possibilità di accedere a tutte le comunicazioni di dimissioni/risoluzioni consensuali ricercandole per “comune”;
-possibilità di cercare eventuali dimissioni/risoluzioni consensuali per codice fiscale del lavoratore o dell'azienda;
-possibilità di accedere alle dimissioni/risoluzioni consensuali inviate successivamente ad una comunicazione di cessazione;
-possibilità di accedere alle dimissioni/risoluzioni consensuali per i quali non segue una comunicazione di cessazione;
-possibilità di accedere alle dimissioni con data di decorrenza superiore a 3 mesi dalla data di trasmissione.

In allegato alla nota vengono evidenziati gli screenshot da cui si deducono le implementazioni operate all'interno del “cruscotto”


Elementi di criticità
La nota fa riaffiorare alcune criticità del nuovo regime delle dimissioni che ancora non trovano risposte esaurienti sotto il profilo tecnico-giuridico.
Una fra queste si rinviene in un passaggio della nota in cui si dice: «Dato che tale comunicazione riguarda “solo” la genuinità della manifestazione di volontà del lavoratore e non ha alcun effetto immediato sul rapporto di lavoro, risulta utile, soprattutto per le attività di vigilanza, incrociare tali comunicazioni con quelle di cessazione che il datore di lavoro deve inviare entro 5 giorni dalla conclusione del rapporto di lavoro».

In ordine all'accertamento della volontà di dimettersi del lavoratore, l'articolo 1 della legge delega 183/2014, nel fissare i criteri per l'esercizio della delega, al comma 6, lettera g), sancisce che il legislatore delegato prevede «modalità semplificate per garantire data certa nonché l'autenticità della manifestazione di volontà della lavoratrice o del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche tenuto conto della necessità di assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso della lavoratrice o del lavoratore». In attuazione di tale criterio direttivo, l'articolo 26 del Dlgs 151/2015, ha previsto che «le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente».

Pur senza alcuna pretesa di esaustività, in questa sede non si può trascurare il fatto che con la trasmissione del modulo telematico delle dimissioni, dato per acquisito l'accertamento della libera volontà del lavoratore – il sistema tecnico disciplinato dal Dm 15 dicembre 2015 è improntato essenzialmente a questo – il lavoratore incide (e come) sul rapporto di lavoro, in quanto l'esercizio del suo diritto unilaterale potestativo (la decisione di recedere dal contratto di lavoro) incide immediatamente sulla sfera giuridica della controparte (il datore di lavoro) dal momento in cui il datore ne viene a conoscenza (ricezione del messaggio Pec trasmesso dal ministero del Lavoro). Salvo il diritto di revoca nel termine di 7 giorni dalle dimissioni.

In tale quadro normativo, l'idea ministeriale che la «comunicazione riguarda “solo” la genuinità della manifestazione di volontà del lavoratore e non ha alcun effetto immediato sul rapporto di lavoro» non può essere condivisa.
Questa analisi critica, peraltro, ci consente di richiamare l'attenzione sul preciso momento in cui le dimissioni acquistano efficacia: il dies a quo non può che essere il giorno in cui al datore di lavoro è consegnato il messaggio Pec del ministero del Lavoro (le dimissioni rappresentano, come detto, un diritto potestativo di tipo recettizio), posta l'esigenza di dare una data certa alla comunicazione del lavoratore.

Infine, un secondo elemento di criticità che emerge dalla nota in esame, riguarda la non coincidenza del criterio di compilazione del campo “data cessazione” da indicare nella comunicazione obbligatoria al centro per l'impiego entro 5 giorni dalla conclusione del rapporto di lavoro e il campo “decorrenza” delle dimissioni del modulo telematico in argomento: nel primo caso, è prassi consolidata indicare l'ultimo giorno di lavoro; nel secondo caso, il ministero ha chiarito (nelle Faq pubblicate il 28 aprile 2016) che la data di decorrenza delle dimissioni è quella del giorno successivo all'ultimo giorno di lavoro. Ne consegue che ci sarà sempre un giorno di scarto tra le due date, e di questo si confida che i servizi ispettivi ne terranno debito conto.

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