Rapporti di lavoro

Fondi di solidarietà, i decreti del Ministero per trasporto aereo e lavoratori in somministrazione

di Massimo Braghin

Il ministero del Lavoro ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 21 maggio 2016, i decreti 95269 del 7 aprile e 95074 del 25 marzo relativi ai fondi di solidarietà per il settore trasporto aereo e del sistema aeroportuale e per i lavoratori in somministrazione.

Con riferimento al settore aeroportuale, il decreto, richiamando il Dlgs 148/2015, dispone che il fondo non ha personalità giuridica, costituisce una gestione Inps, ed è orientato al perseguimento di specifiche finalità:
- assicurazione dell'erogazione dell'indennità Aspi, Naspi o mobilità, in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
- assicurazione della tutela del reddito da lavoro in caso di intervento dell'integrazione salariale, che comporti riduzioni o sospensioni di orario;
- previsione di assegni straordinari di sostegno dei reddito, soprattutto in caso di incentivazione all'esodo;
- contribuzione al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale.

Il fondo è gestito da un comitato amministratore, che predispone i bilanci annuali, vigila in materia di contributi e interventi, ed elabora le proposte di modifica in materia di prestazioni e aliquote.

In termini di prestazioni erogate, e con specifico riferimento alle indennità di Aspi, Naspi, mobilità e cassa integrazione, il fondo eroga una prestazione integrativa che garantisca un trattamento pari all'80% della retribuzione lorda di riferimento, percepita dal lavoratore nei 12 mesi precedenti la richiesta, escludendo le maggiorazioni per lavoro straordinario eventualmente corrisposte. Tale retribuzione deve essere ragguagliata esattamente alle ore effettivamente retribuite.

Con riferimento, invece, alla contribuzione al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, il 50% dei contributi ordinari versati è accreditato per l'80% su un conto individuale (conto azienda) e per il 20% a un conto comune (conto sistema). Per quanto riguarda il singolo lavoratore, l'intervento è pari alla retribuzione contrattuale percepita, per il numero di ore o giornate destinate alla formazione.

Un requisito essenziale per accedere alle prestazioni del fondo è dato dalla regolarità contributiva dell'azienda destinataria. Tale fondo è alimentato da un contributo ordinario dello 0,50% (2/3 datore di lavoro e 1/3 lavoratore) della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Il fondo per i lavoratori in somministrazione è gestito da un comitato di gestione e controllo, i cui membri devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità, ovvero competenza in materia di lavoro e occupazione, esperienza nell'ambito di enti bilaterali, almeno 3 anni di amministrazione direttiva o di partecipazione a collegi. Inoltre, gli stessi non devono essere stati interdetti o sottoposti a condanne penali. Tale fondo deve presentare un bilancio annuale, con obbligo di pareggio. Il controllo sulla gestione del fondo spetta al ministero del Lavoro.

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