L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Rimborso forfetario indennità di trasferta

di Braghin Massimo

La domanda

Un’azienda edile, a seguito di conferimento dell’incarico annuale ai lavoratori per poter effettuare trasferte al di fuori del comune ove è ubicata la sede dall’impresa, rimborsa mensilmente in misura forfetaria le indennità di trasferta a prescindere dalle spese sostenute e dalla distanza intercorrente tra l’abitazione e il cantiere di lavoro. Tali rimborsi sono esenti da imposte fino ad un massimo di € 46,48 al giorno. In sede di verifica ispettiva si dovranno fornire ulteriori pezze giustificative o sarà sufficiente esibire le comunicazioni relative al conferimento di incarico annuale?

Nel caso prospettato sembra farsi riferimento ad una precisa sede di lavoro/cantiere al di fuori del comune di ubicazione della sede dell’impresa, per cui al dipendente dell’azienda Edile è stato conferito un incarico annuale (durata presumibile per ultimare il cantiere superiore ai 240 giorni come previsto dalla circ. 326/1997 del Ministero delle Finanze). Proprio la precisazione della sede di lavoro nel conferimento di incarico identifica l'occasionalità della trasferta e il diritto a percepire la relativa indennità oltre che la maggiorazione retributiva prevista dalla contrattazione collettiva sia di primo che di secondo livello e ne configura l’incompatibilità con la qualità di trasfertista. Pertanto per tutte le trasferte di tipo occasionale del settore edile si applicheranno le disposizioni previste dall’art. 51 c. 5 del TUIR anche se superiori rispetto a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva. Ciò premesso, le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente a 46,48 euro al giorno, elevate a 77,47 euro per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto e, in sede di verifica ispettiva, non si dovranno fornire ulteriori pezze giustificative oltre le comunicazioni relative al conferimento di incarico annuale.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©