L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Welfare aziendale e contrattazione di secondo livello

di Rossella Quintavalle

La domanda

È possibile che un'azienda senza fare un Ccnl di secondo livello possa fare un accordo di welfare aziendale non pagando né Irpef, né Inps sugli importi dati ai dipendenti? Per esempio pagando l'asilo nido ai propri dipendenti oppure il 50% degli interessi del mutuo? Importi comunque superiori a € 258.22. Grazie

La principale novità in merito al welfare aziendale, introdotta dalla legge di stabilità per il 2016 attraverso alcune modifiche all’articolo 51 del Tuir, si evince dalla modifica della lettera f) del comma 2 ove viene stabilito che non concorrono a formare il reddito “l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100, ossia oneri di utilità sociale per spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o di culto. La novità consiste nell’affiancare, ai fini dell’esenzione, alla volontarietà del datore di lavoro le disposizioni di contratto, accordo o regolamento; la volontarietà dunque, senza previsione di contrattazione di secondo livello, esisteva anche nella previgente formula. Per ciò che riguarda gli asili nido, nulla è cambiato; la lettera di riferimento è la f-bis) non interessata da una modifica sostanziale ma nella stessa, oltre alla eliminazione di riferimenti obsoleti (quali ad esempio le colonie climatiche), trovano esplicitamente spazio, sempre ai fini dell’esenzione, i servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei familiari indicati all’articolo 12 del TUIR. Rimane naturalmente valida la previsione che le somme o servizi ivi indicati, devono essere erogati alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti. In riferimento al pagamento del 50% degli interessi di mutuo, si precisa che le novità introdotte dalla legge di stabilità non hanno investito in alcun modo quanto indicato al comma 4 dell’articolo 51 TUIR, rimanendo confermata la soglia di esenzione annua dei beni ceduti e dei servizi prestati entro i limiti di 258,22; se il predetto valore viene superato, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

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