Rapporti di lavoro

La sanzione amministrativa è definitiva solo con l’ordinanza-ingiunzione

di Iunio Valerio Romano

Con nota protocollo 11559 del 7 giugno 2016, il ministero del Lavoro ha chiarito che il provvedimento definitivo di irrogazione di una sanzione amministrativa è l'ordinanza-ingiunzione prevista dall’articolo 18 della legge 689/1981. Pertanto, solo in presenza di questo provvedimento, l'impresa potrà considerarsi destinataria di sanzione amministrativa definitiva per violazione della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale. Il parere, espresso dalla direzione per l'attività ispettiva, discende da una richiesta di chiarimenti formulata dalla Cabina di regia - Rete del lavoro agricolo di qualità, con riguardo alla corretta applicazione dell'articolo 6, comma 1, lettera b), del Dl 91/2014.

Pertanto, come evidenziato più volte dalla stessa giurisprudenza (si veda, per esempio, la sentenza 16319/2010 della sezione lavoro della Cassazione), tutti gli atti che consentono l'estinzione anticipata dell'illecito amministrativo, come la diffida in base all’articolo 13 del Dlgs 124/2014, ovvero il verbale unico di contestazione e notificazione dell'illecito amministrativo, che ammette il trasgressore al pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta (si vedano gli articoli 14 e 16 dela legge 689/1981), non sono atti definitivi e, in assenza di ordinanza-ingiunzione incontestata, l'impresa non può essere considerata destinataria di sanzione amministrativa definitiva, nei termini indicati dall’articolo 6.

Peraltro tale orientamento era già stato espresso in passato con riferimento alla sussistenza di “cause ostative” al rilascio del Durc (circolare 5/2008 e 19/2015 del ministero del Lavoro), laddove era stato chiarito che l'estinzione delle violazioni penali attraverso il procedimento indicato dall'articolo 20 e seguenti del Dlgs 758/1994, ovvero di quelle amministrative attraverso il pagamento della sanzione amministrativa in misura agevolata (articolo 13 del Dlgs 124/2004) o ridotta (articolo 16 della legge 689/1981), non integra il presupposto della causa ostativa.

Un'ulteriore recente conferma di quanto affermato dal ministero del Lavoro si rinviene nel nostro ordinamento in tema di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto o concessione, allorquando l'articolo 80, comma 4, del Dlgs 50/2016 dispone espressamente che «costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione».

Con l'occasione la direzione per l’attività ispettiva ha, inoltre, specificato che la distinzione tra sanzione formale e sanzione sostanziale appare superflua tutte le volte in cui la violazione si traduca, di fatto, in un'assenza di tutele sostanziali per il lavoratore.

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