Rapporti di lavoro

Entro il 30 giugno verifica delle ferie 2014

di Michele Regina

Entro il prossimo 30 giugno i datori di lavoro devono far fruire le ferie residue maturate al 31.12.2014. Nel caso in cui ciò non si verifichi i datori di lavoro, oltre a dover versare i contributi entro il 16 agosto 2016 - data che subirà il consueto differimento feriale al 22 agosto quest'anno - sulle ferie maturate e non godute al 30.06.2016, devono pagare anche sanzioni.
E' appena il casi di rammentare che per il corrente anno 2016 i lavoratori devono anche fruire di due settimane maturate per il 2016.
La disciplina in materia prescrive ai datori un'attenta verifica e pertanto entro la data del 30 giugno 2016 dovranno essere godute tutte le ferie maturate nell'anno 2014, ovviamente ove residuino dei saldi a favore dei dipendenti.
Occorrerà quindi verificare per ogni dipendente quale sia la sua reale situazione contabile in tema di ferie nel rispetto e della legge e dei contrati collettivi.
Si ricorda che per legge, fatte salve le diverse discipline collettive, ogni lavoratore subordinato ha diritto a un periodo feriale pari ad almeno 4 settimane.
La legge disciplina sia i criteri di maturazione che le regole per la fruizione.
Infatti è necessario:
1) far godere almeno due settimane di ferie entro l'anno di maturazione, anche consecutivamente qualora il lavoratore lo richieda;
2) far godere nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione le residuali due settimane di ferie. Tale termine scade appunto al 30 giugno.
3) Ove vi sia per previsione collettiva un numero di giorni di ferie superiore alle quattro settimane l'eccedenza potrà essere gestita in modo più flessibile, sempre ove non diversamente previsto dal CCNL.
Si ricorda che il termine legale di fruizione è sospeso quando si verifichi una causa di sospensione del rapporto come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel caso di astensione obbligatoria o facoltativa per maternità o malattia/infortunio di lunga durata.
Le ferie non possono essere monetizzate relativamente a quelle previste come durata minima legale. Infatti ciò è possibile solo per quelle maturate ante 2003, cioè l'anno di entrata in vigore del D.lgs 66/2003 che le disciplina , e per le eccedenze come detto rispetto al minimo legale stabilite dai CCNL.
Si ricorda però che per i contratti a tempo determinato di durata inferiore ad un anno è ammessa la corresponsione del corrispettivo per le ferie maturate e non godute.
Rimane ovviamente possibile, anzi obbligatorio, pagare le ferie maturate e non godute in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Come noto, per effetto del Jobs Act, dallo scorso anno è stata concessa la possibilità per i lavoratori di cedere riposi e ferie eccedenti il minimo legale, a titolo gratuito, ai colleghi lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, che svolgono mansioni di pari livello e categoria e si trovino nella particolare condizione di dover assistere figli minori affetti da malattie che necessitino di cure costanti. La disciplina di tale facoltà è rimessa ai CCNL.
Come detto la mancata fruizione delle ferie nei termini stabiliti dalla norma, espone il datore di lavoro ad una sanzione che va da € 100 a € 600 per ogni lavoratore cui è riferita la violazione. Nel caso la violazione si riferisca a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata per almeno due anni, la sanzione amministrativa va da 400 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata per almeno quattro anni, la sanzione amministrativa è da 800 a 4.500 euro.

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