Rapporti di lavoro

Tfr: avvisi ai milionari (con lavoro per i sostituti)

di Matteo Ferraris

L’Agenzia prosegue con l'azione di monitoraggio e sollecitazione all'adempimento spontaneo già avviata da ottobre 2015, in quel caso nei confronti di circa 220.000 contribuenti che avevano omesso di presentare la dichiarazione relativa ai redditi per il periodo di imposta 2014. Oggi la platea è diversa e, presumibilmente, molto più ridotta poiché coinvolge i Tfr e Tfm milionari.

Con la cosiddetta “Manovra Monti” (articolo 24, comma 31, Dl n. 201/2011), commentata con la circolare n. 3/E/2012, è stato derogato il regime di tassazione separata del Tfr e delle indennità equipollenti (incentivi all'esodo, patti di non concorrenza e indennità transattive). Analoga regola si applicava, poi, al cosiddetto Tfm (il Tfr degli amministratori di società) ma solo se il relativo diritto all'indennità risultava da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto.

A tali indennità erogate in denaro o in natura, si applica la tassazione ordinaria per la parte che eccede l'importo di un milione di euro «con riferimento alle indennità ed ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011». La norma si riferiva al diritto alla percezione (e non il diritto alla maturazione), producendo una retroattività di fatto della variazione del livello di tassazione (da separata ad ordinaria, con possibile incremento del livello dell'imposizione).

Con un recente provvedimento (n. 97991 del 21 giugno 2016) il direttore dell'agenzia delle Entrate ha registrato l'esistenza di anomalie emerse a seguito dell'esame dei dati dichiarati dai percipienti e di quelli comunicati dai sostituti d'imposta che hanno erogato le richiamate.

Sono in arrivo, dunque, nuovi avvisi delle Entrate con l'obiettivo di favorire l'assolvimento degli obblighi tributari e l'adempimento spontaneo.

Con il provvedimento viene indicata la modalità con le quali sono condivise con i contribuenti e la Guardia di finanza le informazioni riguardanti i redditi non dichiarati e gli elementi utili per rimediare a eventuali errori od omissioni avvalendosi del ravvedimento operoso.

Il procedimento è attivato con la comunicazione tramite raccomandata a/r contenente:
- i dati presenti in Anagrafe tributaria riferibili alle indennità e ai compensi eccedenti un milione di euro corrisposti a seguito della cessazione di un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, nonché alla modalità di tassazione operata dal sostituto d'imposta;
- gli estremi del modello di dichiarazione presentato nel quale non risultano dichiarate in tutto o in parte le indennità percepite;
- l'importo del reddito dichiarato e di quello parzialmente o totalmente omesso, nonché le ritenute operate dal sostituto d'imposta sulla quota di indennità erroneamente assoggettata a tassazione separata, da utilizzare come ritenute a titolo d'acconto della tassazione ordinaria dovuta.

I contribuenti potranno
1. richiedere informazioni rivolgendosi all'indirizzo di posta elettronica riportato nella comunicazione,
2. segnalare all'agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, mediante invio di una email all'indirizzo di posta elettronica dell'Agenzia delle entrate riportato nella comunicazione stessa ovvero
3. regolarizzare la posizione irregolare anche tramite ravvedimento, riducendo le sanzioni per infedele dichiarazione.

La legge di Stabilità 2015 (articolo 1, comma 637, L. n. 190/2014) ha fortemente innovato la disciplina del ravvedimento operoso, consentendo l'accesso al ravvedimento anche se la violazione è stata constatata o sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo delle quali l'interessato ha avuto formale conoscenza; costituisce , invece, ostacolo all'utilizzo dell'istituto la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, e dal ricevimento di una comunicazione di irregolarità (articoli 36-bis e 36-ter, Dpr n. 600/73 e 54-bis, Dpr n. 633/72).

In caso di omissioni od errori, il contribuente potrà, pertanto, ridurre l'entità delle sanzioni.
Il messaggio di warning dell'Agenzia deve essere attentamente valutato anche da parte dei sostituti d'imposta. In considerazione degli importi in gioco è altamente probabile che il contribuente richieda una verifica di quanto effettuato dal sostituto d'imposta in fase di applicazione delle ritenute o di compilazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.

A tal proposito si rammenta che.
- la tassazione ordinaria (riferita alla parte eccedente un milione di euro è applicabile anche agli amministratori di società di capitali;
- la disciplina si applica anche qualora il superamento dell'importo di un milione di euro si verifichi per effetto di erogazioni non contestuali nel corso del medesimo periodo d'imposta o di erogazioni effettuate in diversi periodi d'imposta;
- la disciplina si applica anche ad eventuali pregresse anticipazioni e acconti relativi a trattamenti di fine rapporto il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011.

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