Rapporti di lavoro

Le regole per il trattamento economico della festività di san Pietro e Paolo per i lavoratori operanti nel territorio di Roma

di Michele Regina

Si ricorda che oggi, 29 giugno festività dei santi Pietro e Paolo in base all'articolo 1 del Dpr 792/1985, è festivo per i lavoratori operanti nell'ambito del territorio di Roma. Pertanto per questi ultimi tale festività si aggiunge a quella del 2 giugno.

La normativa prevede un trattamento economico specifico per il lavoro prestato
nelle festività e la contrattazione collettiva vigente settore per settore integra tale disciplina dettagliandone il trattamento. Quando le festività sono godute senza prestazione lavorativa deve essere corrisposto ai lavoratori non retribuiti in misura fissa mensile (di solito operai per alcuni settori e/o lavoratori temporanei) un trattamento economico di festività rapportato a un 1/6 della retribuzione settimanale.

Allorquando la festività non coincide con la domenica nessun trattamento aggiuntivo è dovuto agli impiegati ed agli altri lavoratori retribuiti in misura fissa mensile in quanto detta festività è già compresa nello stipendio mensile.

Quando vi sia prestazione lavorativa nella giornata festiva verrà riconosciuto oltre al compenso già spettante anche quello per le ore lavorate, incrementato delle maggiorazioni percentuali per lavoro festivo come da Ccnl applicato.

Se la festività infrasettimanale interviene in un periodo di Cig il compenso previsto per la festività non rientra fra gli elementi integrabili da parte della cassa perché a carico dell'azienda, per i lavoratori:
- a orario ridotto e cioè che lavorano comunque una parte della settimana;
- sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da non più di due settimane.

Invece il trattamento economico per la festività è a carico della cassa per i lavoratori:
- sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da oltre due settimane;
- sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti in misura fissa mensile sospesi anche da non più di due settimane.

In caso di festività retribuite è riconosciuto il diritto alla corresponsione degli i assegni per il
nucleo familiare.

Quanto il lavoratore riceve quale remunerazione per le festività, sia godute sia non godute, è soggetto ai contributi previdenziali con relativa ritenuta sociale a carico del dipendente. Il corrispettivo per le festività, al netto della ritenuta sociale Inps, è parimenti soggetto Irpef unitamente alla retribuzione del periodo di paga in corso.

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