Rapporti di lavoro

Prevenzione incendi, aggiornamento ogni cinque anni per l’iscrizione dei professionisti negli elenchi ministeriali

di Luigi Caiazza

Dal 25 giugno sono scattate le nuove procedure per il mantenimento dell'iscrizione, da parte dei professionisti, negli elenchi tenuti presso il ministero dell'Interno riguardanti i soggetti abilitati a rilasciare dichiarazioni attestanti la conformità delle attività produttive alla normativa in materia di prevenzione incendi. Le novità sono contenute nel decreto ministeriale dell'Interno dell’8 giugno 2016, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 24 giugno ed entrato in vigore il 25. Esse modificano, in parte, l'articolo 7 del precedente Dm del 5 agosto 2011.

Con la nuova disposizione viene stabilito che, per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del ministero dell'Interno, i professionisti devono effettuare ogni cinque anni corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno quaranta ore, tenendo presente che il termine di cinque anni decorre:
-dalla data di iscrizione negli appositi elenchi, dei professionisti iscritti in albi professionali, tenuti presso il ministero;
-dalla data di riattivazione dell'iscrizione, in caso di sospensione determinata dal non aver effettuato i corsi o i seminari di aggiornamento;
-dal 25 giugno (data di entrata in vigore del decreto), per i professionisti già iscritti alla medesima data negli elenchi ministeriali citati.

La novità riguarda la frequenza dei corsi che, a differenza del decreto del 2011 (non ne stabiliva esattamente i termini), ora vengono fissati «ogni cinque anni». Infatti erano sorti dei dubbi circa la periodicità dei corsi stessi.

Poiché il decreto ministeriale nulla ha innovato per quanto concerne i programmi dei corsi e dei seminari di aggiornamento, deve ritenersi che continuino applicarsi le disposizioni stabilite dall'articolo 7, commi 2 e seguenti. Innanzi tutto è da ricordare, come già in parte anticipato, che in caso di mancata osservanza degli obblighi di aggiornamento, il professionista è sospeso dagli elenchi ministeriali, fino a quando non avrà provveduto all'obbligo.

I programmi dei corsi tengono conto delle innovazioni tecnologiche e degli aggiornamenti normativi e sono organizzati dagli ordini o collegi professionali provinciali o, di intesa con gli stessi, dalle autorità scolastiche o universitarie. A loro volta, gli ordini o collegi sono quelli dei professionisti che possono essere iscritti negli elenchi in questione, o che siano già iscritti nei rispettivi albi professionali: degli ingegneri, degli architetti-pianificatori-paesaggisti e conservatori, dei chimici, dei dottori agronomi e dottori forestali, dei geometri e dei geometri laureati, dei periti industriali e dei periti industriali laureati, degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, dei periti agrari e periti agrari laureati.

Sempre ai fini dell'iscrizione nell'elenco ministeriale, tali professionisti devono essere in possesso altresì dell'attestazione di frequenza con esito positivo del corso di base di specializzazione di prevenzione incendi, della durata non inferiore a 120 ore, riguardante varie materie attinenti la prevenzione contro gli incendi, elencate nell'articolo 4 del Dm 5 agosto 2011, accompagnate da esercitazioni pratiche e visite formative presso attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

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