Rapporti di lavoro

Cigs per crisi aziendale, proroga con limitazioni temporali

di Mauro Marrucci

Prende corpo la proroga del trattamento Cigs previsto dall'articolo 21, comma 4, del Dlgs 148/2015, sino a un limite massimo di dodici mesi per le cessazioni di attività intervenute nel 2016, ridotto a nove mesi per quelle verificatesi nel 2017 e a sei mesi per quelle relative al 2018.

A definire il quadro è il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la circolare 22/2016 che, facendo seguito al decreto interministeriale 95075 del 25 marzo con cui sono stati determinati i criteri applicativi, fornisce le prime indicazioni operative.

In deroga alla previsione dell'articolo 21, comma 1, lettera b, del Dlgs 148/2015 - nella parte in cui, a decorrere dal 1° gennaio 2016, viene esclusa la Cigs per crisi nei casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa – il successivo comma 4 individua, per il solo triennio 2016-2018, un'ipotesi di deroga alla durata massima complessiva del trattamento qualora, all'esito di un programma di crisi aziendale, l'impresa cessi l'attività produttiva e ravvisi concrete prospettive di rapida cessione dell'azienda stessa e il conseguente riassorbimento del personale.

Sulla scorta del portato della circolare, il trattamento d'integrazione salariale disciplinato dal decreto interministeriale è da intendersi quale proroga di un trattamento Cigs per crisi aziendale già in corso, la cui durata viene determinata dall'anno in cui si verifica la cessazione.

Al fine di poter accedere all'ulteriore periodo dell'ammortizzatore è necessario che si ravvisino congiuntamente tutte le condizioni indicate all'articolo 2 del decreto interministeriale. In primo luogo è richiesto che l'impresa intenzionata ad accedere all'ulteriore periodo di sostegno al reddito per i propri dipendenti, abbia già in corso un trattamento di integrazione salariale per crisi aziendale (articolo 21, comma 1, lettera b, del Dlgs 148/2015; articolo 1, comma 5, della legge 223/1991) e, stante l'aggravarsi delle iniziali difficoltà, sia nell'impossibilità di portare a termine il piano di risanamento posto a base del programma medesimo.

In tali circostanze, ove si determini la cessazione dell'attività aziendale e contestualmente si indichino concrete e rapide prospettive di cessione dell'azienda e del trasferimento dei lavoratori, può essere richiesta la proroga del trattamento Cigs. Il piano di cessione – sostenuto dalla procedura indicata all'articolo 47 della legge 428/1990 - deve essere articolato in modo tale che sia garantita la maggiore salvaguardia dei livelli occupazionali.

Determinata la cessazione di attività e individuate le prospettive della cessione, l'impresa deve stipulare uno specifico accordo con le parti sociali presso il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - alla presenza del ministero dello Sviluppo economico ove esso sia stato coinvolto nella fase di avvio del piano aziendale di cessione - il cui oggetto deve essere costituito dal piano delle sospensioni dei lavoratori motivatamente ricollegabile nei tempi e nei modi alla prospettata cessione dell'attività, dal programma di trasferimento e riassorbimento dei lavoratori sospesi oltre che dalle misure di gestione per le eventuali eccedenze di personale.

Una volta verificati i requisiti di accesso a questa ipotesi di proroga del trattamento di Cigs, per il definitivo perfezionamento dell'accordo governativo e per la conseguente autorizzazione al trattamento di sostegno al reddito è necessaria la verifica della sostenibilità finanziaria dell'intervento programmato, stante l'esiguità delle risorse finanziarie contingentate.

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