L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Benefici contributivi disconosciuti

di Paolo Rossi

La domanda

A seguito di visita ispettiva sono state disconosciute le agevolazioni contributive per una dipendente assunta con la legge 407/90, per errato inquadramento. Per la dipendente ( tutt'ora in forza), è possibile usufruire delle agevolazioni contributive per il restante periodo post ispezione? Esempio: assunzione dal 1° genn2014 ; scadenza agevolazioni 31/12/2016; (36 mesi) periodo ispezionato dal 1° gennaio 2014 al 31/12/2015 ; (24 mesi) è possibile usufruire delle agevolazioni per il periodo restante dal 1° genn 2016 al 31/12/2016? (12 mesi).

Premesso che dal quesito non si evince, con precisione, cosa intende il lettore con “errato inquadramento”, e supponendo che si tratti di una contestazione ex art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, la risposta non può che essere negativa cioè che non sia possibile poter usufruire, per il periodo restante, dell’agevolazione contributiva. Le normative finalizzate alle agevolazioni in materia di assunzione di personale sono state, nel corso degli anni, oggetto di continue innovazioni e cambiamenti. Secondo quanto stabilito dal citato art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, non solo del DURC (Documento unico di regolarità contributiva), ma anche del rispetto degli obblighi di legge e degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Al riguardo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che le agevolazioni devono intendersi subordinate all’integrale applicazione delle parti “economica” e “normativa” degli accordi e contratti collettivi e non anche della parte c.d. “obbligatoria” (nota prot. n. 37/0010252 del 20 maggio 2016). Ancora, con riferimento ai benefici previsti per l’assunzione dei lavoratori disoccupati (art. 8, comma 9, legge n. 407/1990), l’Inps ha chiarito (INPS, Direzione Centrale Entrate Contributive, doc. n. 948/150, prot. 0023/2005 del 2.7.2005) che i riflessi per il mancato rispetto degli accordi e del CCNL vanno ricondotti nell’ambito della disciplina ex art. 10 della legge 30/2003, in caso di imprese artigiane, commerciali e del turismo. Da ciò si deduce che la mancata applicazione di quanto previsto comporterà la decadenza delle agevolazioni contributive preventivamente concesse, così come avvenuto nel caso in questione, a seguito di controlli da parte del personale ispettivo. Si aggiunge, infine, che con la Legge di Stabilità 2015 (L. 23.12.2014 n. 190) è stata disposta la soppressione, a partire dal 01.01.2015, dei benefici contributivi previsti dalla L. 407/90 per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati o in CIGS da almeno 24 mesi, fatti salvi i rapporti agevolati in corso a tale data.

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