L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Cessione contratto e benefici contributivi

di Antonio Carlo Scacco

La domanda

E' possibile, in caso di cessione di contratto ex art. 1406 c.c., continuare ad usufruire, da parte dell'impresa cessionaria, dei benefici contributivi ex art. 8, comma 9, L. n. 407/1990, già goduti dall'impresa cedente, per il periodo residuo non goduto, similmente a quanto ritenuto possibile dall'Inps con Circolare n. 178/2015, nell'identica ipotesi di modifica soggettiva del rapporto di lavoro, a proposito dell'esonero triennale previsto dalla L. n. 190/2014?

La agevolazione di cui all’articolo 8 co. 9 della legge 407/1990 citata dal gentile lettore, è riconosciuta a condizione che il datore abbia proceduto ad assunzioni di lavoratori in particolari condizioni soggettive (disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento cigs), anche a tempo indeterminato (anche part-time). Il beneficio contributivo è integrale per le imprese operanti nei territori del Mezzogiorno o artigiane mentre per le altre è pari al 50%. Ove si verifichi una cessione di contratto ai sensi dell’articolo 1406 c.c. , come nel caso segnalato nel quesito, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano, ivi incluse le agevolazioni già accordate alla impresa cedente. Il mutamento della titolarità di una delle parti del rapporto di lavoro (quella datorile) a seguito della cessione di contratto, infatti, non incide sulla fruizione dei residui benefici. Il cessionario, pertanto, potrà continuare a goderne per la parte residua e fino alla loro scadenza. Tuttavia poiché lo sgravio integrale (100%) è accordato solo alle aziende operanti nei territori del Mezzogiorno o in possesso della qualifica artigianale, per poterne fruire il cessionario dovrà conservare le medesime caratteristiche riferite al territorio ed alla qualifica.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©