L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Quantificazione orario lavoro effettivo

di Rossella Quintavalle

La domanda

Una ditta ha in concessione da un Comune la linea di trasporto urbano che copre il trasporto di persone per l'intero territorio comunale per un percorso complessivo inferiore a 50km. Ciàò premesso si chiede, al fine di quantificare l'orario effettivo di lavoro degli autisti impegnati nella suddetta linea, se il tempo di sosta al capolinea (che oscilla tra i 30/40 minuti), tra una corsa e l'altra, debba essere conteggiato ai fini della quantificazione dell'orario di lavoro effettivo, tenuto conto che ai sensi dell'art.1, co.2, del d.lgs. 66/2003, si definisce orario di lavoro "qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attivita' o delle sue funzioni".

Nonostante i diversi accordi di rinnovo del CCNL degli autoferrotranvieri succedutisi negli anni, nella disciplina relativa all’orario di lavoro dei lavoratori mobili non si fa mai riferimento ai periodi di sosta infra corsa, né sembrano esistere regole specifiche per i veicoli impiegati nei servizi regolari di trasporto passeggeri operanti entro un raggio di 50 km in riferimento ai tempi di guida e interruzioni. L’unico riferimento ad oggi sembrerebbe essere il D.lgs. 66/2013 e s.m.i. citato nel quesito, al quale fare riferimento per i lavoratori mobili fatta eccezione per gli artt. 7, 8, 9 e 13 (riposo giornaliero, pause, riposo settimanale e lavoro notturno) relativamente ai quali continuano ad applicarsi le corrispondenti disposizioni di cui al R.D.L. 2328 del 1923 per i servizi urbani (artt. 17 e 19 D.lgs. 66/2003). E’ l’articolo 1 del D.lgs., dunque, che fornisce la definizione di orario di lavoro, a valere anche per i lavoratori in questione: "qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni", Il tempo in cui, sostanzialmente, il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, in attesa della sosta al capolinea. D’altra parte la nozione di orario di lavoro è stata completamente rivisitata dal decreto legislativo del 2003 rispetto a quanto previsto dal previgente R.D.L. 692 del 1923 che riconosceva nella nozione di orario di lavoro, quel lavoro effettivo “che richieda un’applicazione assidua e continuativa”. Nel recepire le direttive europee, il D.lgs. 66/2003 ricomprende nell’orario di lavoro qualsiasi periodo in cui i lavoratori sono obbligati ad essere fisicamente presenti sul luogo indicato dal datore di lavoro a tenersi a disposizione di quest’ultimo per poter fornire immediatamente la loro opera in caso di necessità, come anche affermato nella circolare Ministero del Lavoro, n. 8/2005. Nella riformulazione della norma non è stata più riproposta, infatti, l’esclusione dalla nozione di orario di lavoro di “quelle occupazioni che richiedano per loro natura o nella specialità del caso, un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia” previste dalla tabella approvata con regio decreto n. 2657 del 6/12/1923, che ricomprende anche i lavoratori in questione. Nella nuova disposizione, invece, tali “occupazioni” vengono esplicitamente escluse solo dall’ambito di applicazione della disciplina della durata settimanale (art. 16 lettera d) del D.lgs. 66/2003), fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite dai contratti collettivi. In conclusione , in attesa di specifiche disposizioni concernenti la regolamentazione dell’orario di lavoro dei lavoratori addetti a i trasporti entro un raggio di 50 km, il periodo di sosta tra una corsa e l’altra sembrerebbe rientrare nell’orario di lavoro.

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