Rapporti di lavoro

In Gazzetta il decreto per la proroga al 15 settembre della presentazione del 770/2016

di Matteo Ferraris

Sulla Gazzetta ufficiale 176 del 29 luglio, è stato pubblicato il Dpcm 26 luglio 2016 che accoglie la richiesta di differimento di termini per la presentazione in via telematica della dichiarazione dei sostituti d'imposta, relativa all'anno 2015.

Le ragioni della richiesta di proroga sono sempre più connesse ad aspetti organizzativi relative alla quantità di adempimenti telematici. La dichiarazione dei sostituti d'imposta nominalmente è confezionata entro termini idonei ad approntare l'organizzazione dei fascicoli e provvedere con l'inoltro tempestivo alla destinazione dell'agenzia delle Entrate. Il problema, di norma, si pone con le variazioni in itinere che comportano il rilascio differito dei software per l'elaborazione e, ancora successivamente, dei software di controllo.

Quest'anno il 770 semplificato è stato significativamente alleggerito; in teoria, una volta completato l'adempimento delle trasmissioni relative alla Cu2016, il sostituto ovvero i suoi consulenti avrebbero dovuto comporre solamente i prospetti relativi ai versamenti e alle compensazioni. Più che la fase compilativa avrebbe dovuto “pesare” quella gestionale connessa alla verifica delle quadrature, alla consulenza sui ravvedimenti oltre che al consueto intervento relativo al 770 ordinario che è stato confermato nella forma abituale.

E, invece, con il provvedimento direttoriale del 4 maggio è stato variato il modello a seguito di un'interrogazione parlamentare relativa all'indicazione di dati nuovi (ovvero non ancora forniti all'agenzia delle Entrate) quali i compensi per prestazioni di lavoro autonomo corrisposti a soggetti fiscalmente non residenti in Italia, ai quali non si rilascia la certificazione unica. E' stata, dunque, istituita una sezione per il percipiente estero privo di codice fiscale ai quali il sostituto d'imposta abbia erogato somme relative a redditi di lavoro autonomo.

Vi sono poi le ridondanze generatrici di incertezza. Tra queste vi sono le istruzioni al prospetto ST in cui sono ancora presenti (si presume, transitoriamente) le istruzioni per la gestione delle compensazioni interne quando dall'anno passato i crediti per assistenza fiscale e lo scomputo dei versamenti in eccesso deve essere fatta “esternamente” attraverso l'utilizzo di appositi codici tributo, approvati con la risoluzione 13/E/2015.

Ulteriore elemento di incertezza operativa è stata la riproposizione delle due sezioni I e II del prospetto SY “Somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e ritenute da art. 25 del D.L. n. 78/2010”, quando gli stessi dati (tranne uno relativo alla tipologia delle somme) erano già stati forniti con la certificazione unica.

Anche da qui, da queste anomalie e ritardi, muove l'istanza delle categorie professionali volta a ottenere la proroga in relazione ai numerosi adempimenti fiscali da porre in essere per conto dei contribuenti e dei sostituti d'imposta. L'accoglimento ha collocato la nuova data al 15 settembre 2016 in vece del 31 luglio che, cadendo di domenica, sarebbe stato naturalmente differito a sabato 20 agosto e ulteriormente differito al 22 agosto.

Il differimento si ripercuote anche sul termine per procedere al ravvedimento operoso. Slitta, dunque, alla nuova data il termine utile per sanare con sanzioni ridotte a un ottavo del minimo (ex articolo 13, comma 1, lettera b) del Dlgs 472/1997) nelle ipotesi di
- infedele presentazione dei modelli 770/2015 (semplificato e ordinario, relativi all'anno d'imposta 2014);
- mancata effettuazione delle ritenute nel 2015;
- omesso, insufficiente o tardivo versamento delle ritenute operate nel 2015.

Qualora, poi, il sostituto ometta di presentare il 770/2016 entro il 15 settembre, potrà rimediare, pagando una pena minima, nei successivi 90 giorni e, quindi, entro il 14 dicembre 2016.

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