Rapporti di lavoro

«Ferie solidali» nel nuovo contratto metalmeccanici Confimi

di Rossella Quintavalle

Con l'articolo 30 bis, inserito nel rinnovato cnl della piccola e media industria manifatturiera metalmeccanica e della installazione di impianti sottoscritto il 22 luglio, le parti danno attuazione a quanto previsto dall'articolo 24 del Dlgs 151/2015 in materia di cessioni di ferie e riposi, attraverso l'istituto delle “ferie solidali”.

Per quanto disposto dal legislatore, e al fine di favorire il più possibile la conciliazione dei tempi vita-lavoro, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie residui da loro maturati ai dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i familiari nella misura e alle condizioni stabilite dai contratti collettivi.

Il Ccnl prevede la cessione di ferie e permessi a favore di colleghi che necessitano di ulteriori giorni al fine di assistere i figli minori, i genitori, il coniuge o il convivente more uxorio e, se conviventi, i figli maggiorenni e gli altri familiari, che necessitano di cure costanti.

Oggetto della cessione sono, in ordine di priorità:
- una quota delle ore convertite in riposi e accantonate nella banca ore prevista all'articolo 27 del Ccnl, istituita per essere utilizzata da tutti i lavoratori per le ore di straordinario prestate oltre le 40 ore nell'anno solare; è previsto dal Ccnl che le ore convertite in riposi restano accantonate in banca ore fino ai 24 mesi successivi all'anno solare di effettuazione delle prestazioni di lavoro straordinario a cui si riferiscono; al termine di tale periodo le eventuali ore che risultassero ancora accantonate saranno liquidate con la retribuzione in atto, ovvero, per ciò che interessa il nuovo istituto, potranno essere cedute.
- una quota delle ore Par (permessi annui retribuiti) rimasti nella propria disponibilità;
- una quota delle ore di ferie nella propria disponibilità, purché eccedenti la misura minima di quattro settimane annue prevista dal Dlgs 66/2000.

E' utile tener presente a tal proposito che la cessione di ferie e permessi è consentita solo rimanendo saldo il diritto al periodo minimo di fruizione delle quattro settimane previste dalla norma, mentre, in relazione ai riposi, deve comunque essere osservato il rispetto dei riposi giornalieri e settimanali che non potranno essere oggetto di cessione.

Il lavoratore che necessita di ore aggiuntive di ferie e/o permessi solidali per i motivi stabiliti dalle parti sottoscrittrici l'ipotesi di accordo, una volta esaurite tutte le ferie, i Par e i recuperi a sua disposizione, può presentare richiesta, reiterabile, al datore di lavoro nel limite massimo di 520 ore per istanza, allegando alla domanda la documentazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, comprovante lo stato di salute del familiare da assistere.

Il richiedente rimane anonimo rispetto alla successiva richiesta del datore di lavoro di disponibilità agli altri lavoratori a cedere le proprie ore ferie/permessi a un collega che ne ha necessità. I lavoratori disponibili aderiscono alla richiesta indicando le ore che sono disposti volontariamente a cedere.

Una volta raccolte tutte le adesioni, il datore di lavoro passa nella disponibilità del dipendente richiedente le ulteriori ore fruibili il cui numero è pari al quoziente tra la somma dei valori orari delle ore cedute e il valore orario delle ore di ferie e permessi del richiedente. Tutta l'operazione è svolta nell'assoluto rispetto della privacy.

Lo scambio di ore di ferie e permessi tra lavoratore che dona e lavoratore che riceve non comporta alcun onere aggiuntivo in capo al datore di lavoro, trattandosi esclusivamente di un gesto di “solidarietà” svolto a carattere volontario a favore di un anonimo collega in difficoltà.

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