Rapporti di lavoro

Valutazione dei rischi a doppio binario e a livelli successivi

di Mario Gallo

Le ombre che ricadono sulla distinzione operata tra effetti sanitari, ossia effetti nocivi per la salute, ed effetti sensoriali, ossia disturbi transitori delle percezioni sensoriali e modifiche minori nelle funzioni cerebrali (articolo 207, comma 1, lettere e, f, del Dlgs 81/2008), rischiano di avere ripercussioni anche sulla valutazione di tali rischi.

Infatti, si consideri che è stato introdotto con il Dlgs 159/2016 un doppio sistema di valori limite di esposizione (VLE), riprodotto con varianti anche per i valori di azioni (VA), che si basa proprio su effetti sanitari e sensoriali (articolo 208); si osservi che, nel caso del superamento dei valori previsti ai commi 4 e 5 dell'articolo 208, scatta ora l'obbligo per il datore di lavoro di comunicare all'organo di vigilanza territorialmente competente (articolo 13 del Dlgs 81/2008) tale superamento presentando una relazione tecnico-protezionistica contenente gli elementi specificati nel comma 6 dell'articolo 208.

Resta fermo che nell'ambito della valutazione dei rischi da agenti fisici di cui all'articolo 181 del Dlgs 81/2008, il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi per i lavoratori derivanti da campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e, quando necessario, misurare o calcolare i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori.

Sul piano operativo, però, l'articolo 209, comma 1, del Dlgs 81/2008, come modificato dall'articolo 1, lettera d) del Dlgs 159/2016, amplia il numero delle fonti da cui il datore di lavoro può attingere informazioni utili per effettuare la valutazione dei rischi richiamando non solo le linee guida della Commissione europea ma anche le pertinenti norme tecniche europee, del Comitato elettrotecnico italiano (Cei), le specifiche buone prassi individuate o emanate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6 del Dlgs 81/2008, le informazioni reperibili presso banche dati dell'Inail o delle regioni, nonché le informazioni sull'uso e sulla sicurezza rilasciate dai fabbricanti o dai distributori delle attrezzature, ovvero i livelli di emissione indicati in conformità alla legislazione europea, ove applicabili alle condizioni di esposizione sul luogo di lavoro o sul luogo di installazione.
Qualora non sia possibile stabilire con certezza il rispetto dei VLE sulla base di informazioni facilmente accessibili, la valutazione dell'esposizione deve essere effettuata sulla base di misurazioni o calcoli.

Si prevede, pertanto, un modello di valutazione di tali rischi di tipo binario a step successivi. In tal senso un notevole rilievo applicativo ha la “Guida non vincolante di buone prassi per l'attuazione della direttiva 2013/35/UE relativa ai campi elettromagnetici” pubblicata della Commissione europea nel mese di novembre 2014. Tali modifiche normative impongono, quindi, ai datori di lavoro di aggiornare la valutazione dei rischi e, quindi, il Dvr secondo le nuove disposizioni.

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