Rapporti di lavoro

Prestazioni antitubercolari, le istruzioni per i certificati medici

di Alberto Bosco

L'Inps, con circolare 27 marzo 2012, n. 45, aveva illustrato le modalità per presentare, in via esclusivamente telematica, le domande di assistenza per cure antitubercolari a decorrere dal 1° aprile 2012. Ora l'Istituto torna sull'argomento e – con la circolare 8 agosto 2016, n. 147 –fornisce nuovi indirizzi operativi in merito alla trasmissione telematica del certificato medico introduttivo delle prestazioni antitubercolari, modificando in parte le precedenti istruzioni.

Dal 1° ottobre 2016, i certificati medici, necessari per il riconoscimento della patologia tubercolare e dei benefici previsti, potranno essere compilati dal medico certificatore e inviati all'Inps, con modalità telematiche. La modalità telematica diverrà poi la regola a partire dal 1° gennaio 2017: la circolare precisa che la certificazione cartacea potrà essere accolta solo per eventuali casi di interruzione del servizio telematico, connessi a problematiche di tipo tecnico.

Il nuovo servizio per l'invio dei certificati medici telematici (che sostituiscono i modelli cartacei ACT3, ACT22 e ACT37) sarà disponibile sul sito www.inps.it e, per i medici, sarà raggiungibile tramite il percorso: dall'area “Servizi online”, selezionare “Accedi ai servizi” e alla voce “Per tipologia di utente” selezionare “Medici Certificatori”. Per accedere al servizio occorre autenticarsi inserendo CF e PIN (i medici già in possesso delle credenziali per i servizi Inps e già accreditati come “Medici Certificatori” sono automaticamente abilitati al servizio).

Invece, i medici che non possiedono ancora le credenziali d'accesso al sito Inps o che non sono accreditati con il profilo “Medici Certificatori” devono:
a) stampare il modulo AP110 “Richiesta PIN dispositivo per medici certificatori”, disponibile on line e presso le Strutture territoriali dell'Istituto;
b) recarsi di persona presso una qualunque Sede territoriale Inps, con documento d'identità;
c) consegnare il modulo di richiesta del PIN, compilato e sottoscritto, da conservare agli atti.
L'operatore Inps provvede a registrare i dati anagrafici e ad attribuire un codice PIN iniziale di accesso, da consegnare in busta chiusa e numerata al medico: al primo accesso il medico deve modificare il PIN iniziale seguendo la procedura guidata (per le successive eventuali comunicazioni con l'Inps, il medico fornisce il suo indirizzo PEC).

Inserimento dei dati - Effettuato l'accesso, il servizio on line chiede al medico di qualificarsi per la certificazione, indicando una tra le seguenti possibilità:
a) medico di un ospedale pubblico, privato convenzionato o assimilato, o dipendente ASL: in tal caso, il medico può redigere il certificato attestante la fase attiva della malattia tubercolare (ex modello ACT22), le relative relazioni mensili (ex modello ACT37) e la richiesta di assegno di cura e sostentamento (ex modello ACT3);
b) medico libero professionista: è consentita la sola redazione della certificazione per la richiesta di assegno di cura e sostentamento (ex modello ACT3);
c) medico convenzionato ASL: è consentita la sola redazione della certificazione per la richiesta di assegno di cura e sostentamento (ex modello ACT3).
Viene poi visualizzata un'altra pagina in cui occorre inserire alcuni ulteriori dati identificativi del medico; infine, dal menù principale, selezionando la voce “acquisizione certificati ACT”, è proposta una pagina per inserire i dati del paziente e scegliere il certificato da trasmettere (di prestazione antitubercolare, relazione mensile o richiesta di assegno di cura e sostentamento): una volta operata la scelta, si può compilare, salvare e inviare il certificato.

Invio del certificato - Completata l'acquisizione, confermando i dati inseriti, avviene la trasmissione del certificato medico che acquisisce il relativo numero di protocollo. Dopo l'invio, è possibile stampare il certificato e l'avviso per l'interessato (che contiene i dati anagrafici dell'assicurato, il numero di protocollo del certificato e l'informativa relativa all'eventuale diritto alle prestazioni normativamente previste).

Consegna - Il medico certificatore deve consegnare al paziente la stampa del certificato e dell'avviso per l'interessato. Il numero di protocollo del certificato, riportato anche nell'avviso, dovrà essere indicato da parte dell'assicurato nella domanda telematica di prestazione: il cittadino può procedere, con le normali modalità telematiche, alla presentazione della domanda di indennità giornaliera antitubercolare entro il termine di prescrizione.

Altre indicazioni - Dal menù principale, selezionando la voce “consultazione” il medico può: visualizzare lo storico dei certificati inviati e/o compilati in parte; completare e trasmettere un certificato parzialmente compilato e non inviato; stampare sia il certificato che l'avviso per l'interessato di un certificato medico già inviato. La circolare precisa inoltre quanto segue:
a) la validità del certificato per l'assegno di cura e sostentamento (ACS) è pari a 90 giorni dalla data di rilascio: quindi, se l'assicurato non presenta domanda entro tale termine, occorre trasmettere un nuovo certificato medico;
b) l'Inps tratta i dati sanitari riportati nel certificato medico dopo che il soggetto interessato ha presentato la domanda di prestazioni e solo dopo la verifica del requisito amministrativo necessario per l'accoglimento della domanda;
c) ricevuta la domanda di riconoscimento dell'indennità, l'operatore amministrativo avvia l'istruttoria per accertare la sussistenza del requisito contributivo previsto;
d) solo in caso di sussistenza di tale requisito, l'ufficio amministrativo informa l'Unità Operativa Medico Legale, rendendo disponibile alla trattazione il certificato nella procedura SIGAS (ad accesso esclusivo delle UOML): invece, in assenza del requisito contributivo, l'istanza viene respinta - senza valutazione medico legale - dandone riscontro all'interessato;
e) i medici delle competenti Unità Operative Medico, all'atto di procedere agli adempimenti sanitari, rilevano il certificato compilato in procedura SIGAS, procedendo alla trattazione del caso con la valutazione del rischio sanitario normativamente tutelato.
Infine, ove l'interessato non presenti la domanda di prestazioni nei termini di legge, il certificato acquisito in procedura verrà reso inaccessibile, salva la possibilità di renderlo nuovamente utilizzabile, nei casi tassativi e nelle modalità previste dalla legge.

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