Rapporti di lavoro

Accordo stato - regioni, obbligo della collaborazione sulla formazione con gli organismi paritetici

di Mario Gallo

L'Accordo del 7 luglio 2016, in merito all'obbligo della collaborazione da parte del datore di lavoro con gli organismi paritetici previsto dall'art. 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/2008, per quanto riguarda la (sola) formazione dei lavoratori e degli RLS, da un lato ha confermato che tale collaborazione è circoscritta solo agli organismi paritetici cosi come definiti all'art. 2, comma 1, lettera ee), del D.Lgs. n.81/2008 - con la soppressione di ogni competenza degli enti bilaterali non previsti da tale decreto - ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l'azienda, e dall'altro ha precisato che in mancanza, il datore di lavoro deve procedere alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.
Inoltre, qualora la richiesta di collaborazione riceva riscontro da parte dell'organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli organismi paritetici; ove tale richiesta non riceva riscontro dall'organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro può liberamente procedere alla pianificazione e alla realizzazione delle attività di formazione.
Si osservi, inoltre, che l'Accordo del 7 luglio 2016 fa salvo l'importante Accordo integrativo del 25 luglio 2012, che detta particolari disposizioni interpretative in merito.

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