L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Incentivi legge 190/2014

di Braghin Massimo

La domanda

Abbiamo un dipendente assunto a tempo determinato il 1° aprile 2016 e abbiamo effettuato una trasformazione a tempo indeterminato il 1° giugno 2016. Alla data di assunzione non aveva un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato da 5 mesi. E' possibile usufruire degli incentivi previsti dalla legge 190/2014 a seguito di questa trasformazione nonostante non avesse maturato sei mesi di inoccupazione alla data di assunzione? Si tiene presente di quanto avvenuto andando a ritroso dalla data di trasformazione?

Il comma 118 della legge 190/2014 riconosce ai datori di lavoro, per un periodo massimo di 36 mesi, uno sgravio contributivo pari a 8.060 euro su base annua con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015 con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro e per i quali il l’esonero contributivo triennale sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L’esonero non spetta inoltre in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro hanno avuto in essere un contratto a tempo indeterminato nel periodo 01/10/20104 - 31/12/2014 anche attraverso società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Nel caso prospettato dal lettore pertanto è da escludersi l’applicazione del beneficio previsto dalla L. 190/2014. Potrebbe attingere al nuovo esonero contributivo biennale previsto dalla legge 208/2015 con uno sgravio contributivo pari a 3.250 euro su base annua, dal momento della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato in presenza dei requisiti previsti (che sono gli stessi riportati sopra con riferimento alla Legge 190/2014 tranne che per il periodo di monitoraggio che viene spostato avanti di un anno 01/10/2015 – 31/12/2015) se nei sei mesi precedenti non ha avuto un altro rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Va precisato la che, ai fini dell’esonero contributivo triennale e biennale, l’Inps premia le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato rifacendosi a quanto contenuto nelle circolari n. 17/2015, 178/2015 e 57/2016, mentre sia il comma 118 della L. 190/2014 che il comma 178 della L. 208/2015 fanno riferimento esclusivamente a nuove assunzioni.

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