L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Permessi per corsie riservate e ZTL

di Germano De Sanctis

La domanda

Gentilissimi, in relazione a quanto di cui all'oggetto e, riferendomi nello specifico ad una lettera di richiamo comminata ad un dipendente aderente al ccnl trasporti confetra-fai, per n.15 violazioni del C.d.s. a seguito di transito vietato in corsie riservate ai mezzi pubblici e ztl, si domanda se sia sostenibile la tesi del legale difensore che sostiene la "assoluta obbligatorietà ed imprescindibilità" di aver tali permessi dal d.d.l., nonostante il medesimo datore di lavoro avesse più volte preavvisato il dipendente di non avere tali permessi e pertanto di non poter percorrere con il furgoncino tali tragitti.

Preliminarmente, si ricorda che l’instaurazione di un rapporto di lavoro tra datore di lavoro e lavoratore ha natura negoziale, ovvero si realizza e si fonda su un contratto e, pertanto, è integralmente soggetta alla relativa normativa civilistica. In generale, chi non adempie agli obblighi contrattuali assume su di sé una situazione di responsabilità, ovvero diventa destinatario di conseguenze previste dalla legge per aver posto in essere un fatto lesivo di un interesse normativamente protetto. La responsabilità può comportare, oltre all’adempimento coatto degli obblighi assunti, l’ulteriore obbligo di risarcire il danno cagionato (responsabilità civile ex art. 2043 c.c.) e, talvolta, l’irrogazione di una sanzione di carattere penale o amministrativa. Il Codice Civile (cfr., artt. 2104 c.c. e ss.) definisce gli obblighi contrattuali che un lavoratore subordinato (cfr., art. 2094 c.c.) assume nei confronti del proprio datore di lavoro. In particolare, l’obbligo di diligenza ex art. 2104 c.c. impone al prestatore di lavoro di fornire la propria opera lavorativa con la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta e dall’interesse dell’impresa, nonché di osservare, nell’esecuzione della prestazione medesima, le disposizioni impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo. In caso di inadempimento, ovvero qualora il lavoratore presti la propria opera con negligenza od imperizia, questi diventa responsabile per fatto proprio nei confronti del datore di lavoro, che può subire un danno alla propria attività di impresa e rispondere, altresì, per il fatto illecito del dipendente (cfr., art. 1228 c.c.), realizzato con dolo o colpa grave e, in alcuni casi, con colpa lieve. L’azione di risarcimento del danno segue le vie ordinarie previste dal Codice Civile (cfr., artt. 2043 e 2059 c.c.), anche in tema di onere della prova (cfr., artt. 1218 e 2697 c.c.). Inoltre, il lavoratore è soggetto all’ulteriore responsabilità di carattere disciplinare, discendente dai poteri riconosciuti al datore di lavoro (potere direttivo, organizzativo e gerarchico), che permettono al datore, ai sensi dell’art. 2106 c.c., di sanzionare, nei modi e nelle forme previste dalla L. 300/1970 e dal C.C.N.L. di riferimento, la mancanza di diligenza e i singoli inadempimenti del dipendente, attivando la relativa procedura disciplinare. Nel caso di specie, si deve far riferimento all’art. 56, comma 3, C.C.N.L. trasporto merci CONFETRA-FAI, secondo cui l'autista è responsabile per le contravvenzioni a lui imputabili per negligenza. Attese le peculiarità delle mansioni svolte, l’autista deve essere considerato come una particolare categoria di lavoratore nel settore degli autotrasporti, in virtù dell’alto costo dei mezzi e dell’ampiezza dei rischi connessi agli incidenti stradali. Di conseguenza, ai fini della corretta delimitazione dell’ambito di responsabilità del lavoratore, è necessario che questi osservi puntualmente le norme del Codice della Strada e che comunichi tempestivamente i difetti e le anomalie riscontrate nel veicolo utilizzato, che il datore ha obbligo di tenere in piena efficienza. In particolare, l’autista è destinatario diretto delle sanzioni connesse a violazioni di norme sulla circolazione stradale ed è, altresì, responsabile del veicolo affidatogli, dell’eventuale persona di scorta, di tutto il materiale e delle merci ricevute in consegna, nonché degli eventuali smarrimenti e danni che siano a lui imputati, esclusi i casi fortuiti o di forza maggiore. In risposta al quesito proposto, dunque, non si ravvisano motivi tali da esonerare il lavoratore dalla responsabilità per negligenza e dalla conseguente sanzione disciplinare subita. Infatti, il datore di lavoro aveva adempiuto ai propri doveri organizzativi, effettuando le opportune verifiche per accertare se fosse possibile o meno ottenere i permessi per transitare in zone a traffico limitato e, una volta avuta contezza dell’assenza delle condizioni oggettive e soggettive per ottenerne il rilascio, aveva più volte informato il lavoratore di tenere conto, nell’esecuzione della prestazione lavorativa, dell’assenza di tali permessi, dell’impossibilità di ottenerli per cause indipendenti dalla propria volontà e della conseguente necessità di trovare percorsi alternativi. Al contrario, sussiste la responsabilità dell’autista in quanto egli ha subito le sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, a seguito di una condotta negligente, peraltro, più volte reiterata, in quanto realizzata in spregio alle indicazioni ricevute e nonostante il contrario avviso del datore di lavoro, escludendosi, inoltre, l’invocabilità della forza maggiore. L’autista sarà viceversa esente dalla responsabilità solo qualora riesca a dimostrare l’impossibilità di eseguire altrimenti la prestazione richiesta, ovvero di non poter effettuare la consegna o raggiungere il luogo di destinazione senza transitare attraverso le zone ad accesso limitato, nonché l’imputabilità del mancato ottenimento dei relativi permessi per fatto dipendente dal datore di lavoro.

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