Rapporti di lavoro

Unioni civili, le indicazioni operative sul rilascio del nulla osta per ricongiungimento familiare

di Michele Regina

Il ministero dell'Interno ha diramato le istruzioni sull'estensione del diritto al ricongiungimento familiare, di cui all'articolo 29 e seguenti del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per i cittadini stranieri dello stesso sesso e che siano uniti civilmente in base alla Legge 76/2016.

La circolare n. 3511 del 5 agosto 2016 indica che è possibile fare istanza di nulla osta al ricongiungimento familiare a favore del partner unito civilmente ,purché sia maggiorenne e non legalmente separato.

L'istanza di nulla osta al ricongiungimento familiare deve essere presentato per via telematica dal cittadino straniero che soggiorni regolarmente in Italia e deve essere corredata della documentazione prevista dall'art. 29, comma 3, del citato Decreto Legislativo n. 286/1998.

Rimangono altresì vigenti per gli stranieri titolari dello status di rifugiato o del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, uniti civilmente, le disposizioni di cui all'articolo 29-bis dello stesso decreto legislativo. A tal proposito, si ricorda, che il detto articolo disciplina quanto di seguito:
«Lo straniero al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato può richiedere il ricongiungimento familiare per le medesime categorie di familiari e con la stessa procedura di cui all'articolo 29. Non si applicano, in tal caso, le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 3.
2. Qualora un rifugiato non possa fornire documenti ufficiali che provino i suoi vincoli familiari, in ragione del suo status, ovvero della mancanza di un'autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti rilasciati dall'autorità locale, rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati. Può essere fatto ricorso, altresì, ad altri mezzi atti a provare l'esistenza del vincolo familiare, tra cui elementi tratti da documenti rilasciati dagli organismi internazionali ritenuti idonei dal ministero degli affari esteri. Il rigetto della domanda non può essere motivato unicamente dall'assenza di documenti probatori.
3. Se il rifugiato è un minore non accompagnato, è consentito l'ingresso ed il soggiorno, ai fini del ricongiungimento, degli ascendenti diretti di primo grado».

I documenti comprovanti l'unione civile devono essere presentati alla Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana competente, che verifica l'autenticità della stessa e procede al rilascio del visto di ingresso per motivi familiari.

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