Rapporti di lavoro

Condizioni particolari per la formazione del datore di lavoro e casi di esonero

di Mario Gallo

L’Accordo 7 luglio 2016 stabilisce (p. 12.2), inoltre, che un datore di lavoro, la cui attività risulti inserita nei macrosettori Ateco a rischio medio/alto previsti dall'allegato II dell'Accordo 21 dicembre 2011, può partecipare al modulo di formazione per datore di lavoro che svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione relativo al livello di rischio basso se tutti i lavoratori svolgono esclusivamente attività appartenenti ad un livello di rischio basso; se tale condizione viene successivamente meno, il datore di lavoro è tenuto ad integrare la propria formazione, in numero di ore e contenuti, avuto riguardo alle mutate condizioni di rischio dell'attività dei propri lavoratori.

Analogamente, un datore di lavoro, la cui attività risulta inserita nella tabella riportata nel già citato allegato II nei settori di attività a rischio basso, deve partecipare o integrare la formazione per datore di lavoro, che svolga i compiti del servizio di prevenzione e protezione relativo al livello di rischio medio o alto, se ha al suo interno lavoratori che svolgono attività appartenenti un livello di rischio medio o alto.

Si tratta, pertanto, di una previsione che tenta di evitare un'applicazione meccanicistica delle classi di rischio/codici ATECO ma che non sembra, però, di facile attuazione pratica e rimette alla responsabilità del datore di lavoro stabilire a quale tipologia specifica di corso partecipare con tutte le possibili conseguenze del caso.

Casi di esonero
Il nuovo Accordo non modifica, invece, la disciplina del 2011 sui casi tre casi di esonero dall'obbligo di frequenza al corso; occorre ricordare che il primo riguarda i datori di lavoro che alla data del 26 gennaio 2012 erano già in possesso di un attestato di frequenza ad un corso di formazione ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994 o del D.Lgs. n. 81/2008, rilasciato ai sensi dell'art. 3 del D.M. 16 gennaio 1997.

Il secondo, invece, riguarda i datori di lavoro che ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 626/1994, avevano presentato entro il 31 dicembre 1996 la comunicazione agli organi di vigilanza prevista dall'art. 10 dello stesso decreto.

L'esonero, poi, opera anche nei confronti degli RSPP e ASPP che in possesso dei requisiti previsti dell'articolo 32, c. 2, 3 e 5 del D.Lgs. n. 81/2008, abbiano frequentato gli appositi corsi previsti dall'Accordo 26 gennaio 2006 ora abrogato dall'Accordo 7 luglio 2016.
Si osservi, inoltre, che nell'allegato III dell'Accordo 7 luglio 2016 sono riportati una serie di corsi che danno diritto a dei crediti totali o parziali.

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