Rapporti di lavoro

Obbligo di aggionamento per la formazione dei datori di lavoro

di Mario Gallo

Alcune considerazioni devono essere, infine, svolte per quanto riguarda l'aggiornamento della formazione dei DLSPP previsto dall'art. 34, co. 3, del D.Lgs. 81/2008.

L'Accordo del 21 dicembre 2011 prevede una periodicità quinquennale (cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione dell'Accordo, ossia l'11 gennaio 2012) e anche in questo caso la durata è modulata in relazione ai tre livelli di rischio ai quali corrisponde l'attività esercitata secondo i codici riportati nell'allegato II.

Si osservi che l'obbligo di aggiornamento va preferibilmente – quindi non obbligatoriamente – distribuito nell'arco temporale di riferimento e si applica sia ai datori di lavoro che già prima della data del 26 gennaio 2012 hanno frequentato un corso di formazione ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994 o del D.Lgs. n. 81/2008, conforme ai contenuti dell'art. 3 del D.M. 16 gennaio 1997, che a quelli che precedentemente ne erano esonerati ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 626/1994.

Unicamente per i datori di lavoro precedentemente esonerati il primo termine dell'aggiornamento è individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione dell'Accordo, ossia l'11 gennaio 2014, e si intende assolto con la partecipazione ad iniziative specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti previsti per la formazione del datore di lavoro – SPP di cui al punto 5 dell'Accordo.

Importanti disposizioni in materia sono state introdotte in materia anche dall'Accordo Stato – Regioni del 25 luglio 2012 che per esigenze di semplificazione al fine di favorire una rapida individuazione, anche nel caso in cui l'aggiornamento sia svolto in diverse occasioni nell'arco del quinquennio, dei termini per l'adempimento, stabilisce che i cinque anni di cui all'Accordo del 21 dicembre 2011 decorrano sempre a far data dal giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e quindi, sempre considerando il quinquennio successivo all'11 gennaio 2012; pertanto, la prossima scadenza da considerare, per i soggetti già formati alla data di pubblicazione degli accordi, cadrà sempre l'11 gennaio 2017.

Con riferimento ai soggetti formati successivamente all'11 gennaio 2012, il termine iniziale per il calcolo del quinquennio per l'aggiornamento non può che essere, invece, quello della data dell'effettivo completamento del rispettivo percorso formativo.

Si osservi, infine, che anche l'aggiornamento dei DLSPP può essere effettuato mediante la partecipazione a convegni o seminari nella misura non superiore del 50% del totale di ore previste (p.12.8 Accordo Stato – Regioni 7 luglio 2016).

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