Rapporti di lavoro

Regolarizzazione piccola mobilità entro il 30 settembre

di Antonio Carlo Scacco

Entro il prossimo 30 settembre le aziende che ne hanno titolo devono procedere alle opportune variazioni connesse alla gestione dei profili contributivi relativi alla mancata proroga delle disposizioni relative alla cd. “piccola mobilità”: è l'effetto delle precisazioni contenute nel Messaggio Inps n. 2554 del 8 giugno 2016.

Come si ricorderà le agevolazioni in esame erano riconosciute alle assunzioni di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell'articolo 4, co. 1, del decreto legge 148/1993 ossia licenziati da imprese, anche artigiane o cooperative di produzione e lavoro, con meno di quindici dipendenti, per giustificato motivo oggettivo a seguito di riduzione/trasformazione/cessazione di attività o di lavoro, nonché dei lavoratori licenziati per riduzione di personale iscritti nelle liste ma non aventi diritto alla indennità di mobilità. Successivi provvedimenti ne hanno prorogato la applicabilità fino al 31 dicembre 2012, quando improvvisamente è venuta meno la relativa copertura finanziaria, costringendo l'Inps ad interromperne il riconoscimento (circ. Inps 150/2013).

La legge di Stabilità per il 2015 (art. 1, co. 114, legge 190/2014) ha tuttavia disposto il rifinanziamento dei predetti sgravi ai datori di lavoro che avessero assunto fino al 31 dicembre 2012 lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, consentendo pertanto la gestione dei relativi profili contributivi (norma recepita, con un certo ritardo, dal messaggio Inps citato in premessa).

Destinatari e casistiche
La nota dell'Istituto precisa che le assunzioni dei lavoratori interessati suscettibili di agevolazione fino alla loro naturale scadenza devono essere interpretate estensivamente, nel senso che vi rientrano anche le proroghe e le trasformazioni a tempo indeterminato di precedenti rapporti agevolati, purché intervenute entro il 31 dicembre 2012. Naturalmente la fruizione è sempre subordinata alla regolarità contributiva aziendale. Le casistiche possibili sono le seguenti:
a)i datori già ammessi al beneficio in riferimento ad assunzioni, proroghe e trasformazioni effettuate entro la data indicata nei confronti dei quali risultano emesse note di rettifica (in quanto le aziende avevano continuato ad esporre nell'UniEmens lo sgravio poi sospeso), non devono fare alcunché dal momento che procedure procedono automaticamente al ricalcolo delle predette note di rettifica riconoscendo l'agevolazione spettante;
b)i datori già ammessi al beneficio, che hanno esposto il codice tipo contribuzione (P5, P6, P7, S1, S2, S3) ma non hanno applicato la riduzione contributiva, saranno tenuti ad inviare un nuovo flusso UniEmens ricostruttivo a titolo di regolarizzazione se vorranno recuperare le agevolazioni spettanti;
c)i datori di lavoro già ammessi al beneficio che, seguendo le allora indicazioni dell'Istituto (v. messaggio n. 4679/20139) non avessero esposto il codice di contribuzione agevolato, dovranno procedere alla variazione delle denunce UniEmens relative al periodo di spettanza del beneficio in modo dai generare modelli di regolarizzazione a credito azienda (UniEmens-vig) o azzerare eventuali note di rettifica emesse per errata contribuzione. Tali variazioni, come anticipato in premessa, dovranno essere trasmesse entro il prossimo 30 settembre;
d)infine l'ultima situazione si riferisce ai datori di lavoro che pur avendone diritto, non hanno inoltrato l'istanza di accesso al beneficio: per questi soggetti era necessario inviare la richiesta e la relativa documentazione alla sede Inps entro il 31 luglio 2016.

Apprendisti assunti ex art. 7, co. 4, D. lgs. n. 167/2011.
La nota Inps in commento si diffonde anche sulla casistica dei rapporti istaurati con apprendisti precedentemente licenziati per giustificato motivo oggettivo ed iscritti nelle liste di mobilità ai sensi del citato articolo 4, co. 1, del decreto-legge 148/1993. Anche in tale circostanza la legge di Stabilità per il 2015 consente di fruire del relativo regime contributivo di favore. Le istruzioni ricalcano quelle precedentemente esposte, con ulteriori precisazioni circa la aliquota da applicare in caso di mancato riconoscimento dell'aliquota agevolata (che si ricorda è pari al 15,84% , di cui 10% a carico del datore e 5,84% del dipendente, a valere per 18 mesi dalla data di assunzione). Se il mancato riconoscimento della agevolazione dipende dalla irregolarità contributiva, agli apprendisti assunti dalle liste di mobilità verrà applicata l'aliquota prevista per questa tipologia di rapporti a decorrere dal 19° mese; se invece la mancata agevolazione dipende dall'assenza del codice di autorizzazione 5Q, la sede competente procederà all'aggiornamento delle caratteristiche contributive aziendali. Ove l'agevolazione non dovesse spettare, il datore di lavoro sarà tenuto ad effettuare le opportune variazioni della denuncia individuale indicando nuova qualifica e tipo contribuzione. Ad eguale adempimento è tenuto il datore rispetto al quale il rapporto di lavoro instaurato risulti non agevolabile ai sensi del citato art. 7, co. 4, D.lgs.167/2011 ma possieda in ogni caso i requisiti per applicare il regime speciale del contratto di apprendistato. La nota dell'Istituto richiama altresì le conseguenze cui rischia di incorrere il datore inadempiente: l'accesso ispettivo al fine di qualificare il rapporto di lavoro e la relativa contribuzione.

Note di rettifica
Circa le eventuali note di rettifica emesse, si precisa quanto segue:
• Le note di rettifica concernenti le competenze relative ai mesi in cui l'agevolazione non poteva essere riconosciuta (successive a dicembre 2013 per i codici Tipo Contribuzione P6-P7-S2-S3 e successive a giugno 2014 per i codici Tipo Contribuzione P5-S1) verranno ricalcolate e notificate ai datori di lavoro;
• Le note di rettifica con periodo di competenza gennaio/2013-giugno/2014 emesse in presenza del codice di autorizzazione 5Q verranno ricalcolate in maniera centralizzata e, in assenza di addebiti o accrediti per altra causa, verranno azzerate;
• Le note di rettifica con periodo di competenza gennaio/2013-giugno/2014 emesse per assenza del codice di autorizzazione 5Q, verranno sospese in attesa delle opportune attività di controllo e aggiornamento delle caratteristiche contributive aziendali.

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