L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Cigo e contratto di solidarietà difensivo

di Antonio Carlo Scacco

La domanda

Un'azienda che ha un CDS difensivo da marzo 2016 a marzo 2017 può in questo periodo richiedere anche la CIGO per periodi di diminuzione del lavoro? Oppure può interrompere il CDS e richiedere CIGO e magari riprendere dopo il CDS?

E’ necessario premettere che il decreto legislativo n. 148/2015, in vigore dal 24 settembre dello stesso anno, ha trasformato il contratto di solidarietà difensivo da istituto autonomo a causale di intervento di integrazione salariale straordinaria (ex art. 21, co. 1, lett. c). Bisogna quindi avere riguardo alla durata complessiva dei trattamenti di integrazione salariale. A tale proposito stabilisce l'articolo 4 che, per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva, la durata dei trattamenti per la causale "contratto di solidarietà" viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente". Quindi, ad esempio, la fruizione di 12 mesi di CDS viene calcolata in 6 mesi ai fini del raggiungimento del tetto massimo di 24 mesi: potranno, pertanto, essere fruiti nel quinquennio mobile altri 18 mesi di CIGO/CIGS per il raggiungimento del tetto massimo di 24 mesi. Ai fini della compatibilità stabilisce l’articolo 21 co. 6 “L'impresa non può richiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale per le unità produttive per le quali abbia richiesto, con riferimento agli stessi periodi e per causali sostanzialmente coincidenti, l'intervento ordinario.”. Pertanto, in linea di massima, è escluso il cumulo dei contratti di solidarietà con la cassa integrazione guadagni ordinaria per le unità produttive per le quali sia stato richiesto negli stessi periodi l'intervento ordinario per causali sostanzialmente coincidenti. Se ne deduce che il cumulo è ammissibile nella medesima impresa avuto riguardo a diverse unità produttive. Si ritiene inoltre che il cumulo sia ammissibile in una medesima unità produttiva se le causali di concessione o i lavoratori destinatari siano differenti.

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