L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Attività mista commerciale ed edile

di Josef Tschoell

La domanda

Una società vende piastrelle, arredi per bagni e prodotti termoidraulici e applica il CCNL Commercio. Da diversi mesi fornisce ai propri clienti lavori edili connessi all'attività principale (sostituzione vasche, rifacimento di bagni e cucine, impianti elettrici ecc.), di conseguenza, l'Inps, considerato fatturato, numero e qualifiche dei dipendenti, relativi all'attività edile, ha attribuito una apposita posizione contributiva per tale settore. Non applicando alcun contratto edile e, di conseguenza, non essendo iscritta ad alcuna Cassa è stato emesso un DURC irregolare. Ritenete che, nel caso in esame, si possa imporre la modifica del contratto collettivo applicato (da commercio a edilizia) e l'iscrizione ad una delle Casse Edili ?

Il quesito tocca un tema delicato che è quello dell’obbligatorietà o meno dell’obbligo di iscrizione presso la Cassa edile. Formalmente le Casse edili sono un organismo paritetico istituito dalle parti sindacali con il contratto collettivo di settore e di conseguenza non vi sarebbe un obbligo. Però, per il settore edile una serie di obblighi in materia di appalti, di regolarità contributiva e di benefici contributivi hanno reso di fatto obbligatoria l’iscrizione alla Cassa edile per le imprese del settore che occupano operai. Il Ministero del lavoro ha più volte ribadito l’obbligatorietà (note 6.11.2009 e 20.11.2007) perché ritiene, tra l’altro, che nell’ambito degli obblighi derivanti dall’applicazione della parte economico-normativa del contratto collettivo nel settore edile rientra anche l’iscrizione e il versamento degli accantonamenti e contributi alla Cassa edile in quanto direttamente connessi alla controprestazione lavorativa. Al quesito potrebbe essere applicabile quanto chiarito dal Ministero del lavoro con la risposta a interpello n. 18/2012, dove si affronta il caso di un’azienda he applica il CCNL metalmeccanico e che effettua lavorazioni tipiche di tale settore. Secondo il Ministero non sussistono obblighi di versamento alla Cassa edile pur se contemporaneamente vengono svolti lavori edili che, presumibilmente, risultano connessi all’attività prevalente ma che risultano meramente accessori. In tali casi, infatti, il criterio della rilevanza dell’intera situazione aziendale non consente di scindere all’interno della verifica contributiva le eventuali lavorazioni edili svolte. Se le attività edili sono dunque solamente accessorie e complementari non sussistono obblighi verso la Casse edile e di applicazione di un CCNL dell’edilizia. Sarà dunque da riverificare la classificazione e l’apertura della seconda posizione da parte dell’INPS. Nel caso di datori di lavoro che svolgono attività plurime una seconda posizione contributiva è consentita solamente se le diverse attività sono svolte con autonomia organizzativa e gestionale.

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