Rapporti di lavoro

Extra Ue: va versato il contributo per il rinnovo dei permessi di soggiorno

di Alberto Rozza

Il ministero dell'Interno, con la nota 16 settembre 2016, n.38650, ha precisato che, in attesa che il Consiglio di Stato si pronunci definitivamente in camera di consiglio il 13 ottobre p.v. sulla legittimità o meno del contributo richiesto per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno, lo straniero è tenuto a versarlo.

Come si ricorderà il Tar del Lazio, con la sentenza n. 6095 del 24 maggio 2016 ha disposto l'annullamento del decreto interministeriale (Min. economia e interno) del 6 ottobre 2011, attuativo degli articoli 5, comma 2-ter e 14-bis del Dlgs 286/1998, che stabilisce il versamento di un contributo da 80 a 200 euro a carico degli stranieri che intendano richiedere il rinnovo o il rilascio del permesso di soggiorno.

Più precisamente, ai cittadini stranieri con età superiore ai 18 anni, in sede di richiesta di rilascio, se trattasi di primo ingresso in Italia, o di rinnovo (per coloro che sono già regolarmente soggiornanti nel nostro Paese) del permesso di soggiorno di durata da tre mesi ad un anno, viene richiesto il versamento di un contributo pari a 80,00 euro. È il caso dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale che hanno una durata massima pari a 9 mesi o per lavoro subordinato a tempo determinato, che generalmente non durano più di 12 mesi.
Il contributo è invece pari a 100,00 euro per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni e a 200,00 euro per il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) e per i richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lett. a), del Testo Unico immigrazione. Questi ultimi sono i dirigenti o i lavoratori altamente qualificati, definiti tali dal Ccnl applicato dall'azienda distaccataria presente in Italia, presso la quale vengono distaccati per un periodo pari al massimo a 2 anni, rinnovabili. Per il loro distacco nel nostro Paese non è necessario osservare i flussi d'ingresso.

Questi costi non sono gli unici che il lavoratore straniero deve sopportare quando richiede il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Infatti rimangono fermi gli altri oneri “ordinari”, quali il costo per il permesso di soggiorno elettronico, pari a 30,46, la marca da bollo pari a 16 euro e i costi per il servizio di spedizione per assicurata del kit presso le Poste italiane, pari a 30 euro.

In breve, il cittadino straniero deve sostenere una spesa che parte da circa 156 euro per ottenere un permesso di soggiorno.

Contro la citata sentenza del Tar del Lazio, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il ministero dell'Interno e quello dell'Economia, hanno proposto ricorso d'innanzi al Consiglio di Stato, che con decreto presidenziale 14 settembre 2016, n. 3903, accogliendo l'istanza cautelare, ha sospeso l'esecutività della sentenza, fissando la trattazione collegiale della domanda cautelare in camera di consiglio il prossimo 13 ottobre.

Secondo il ministero dell'Interno, sino alla predetta data, il rinnovo o il rilascio dei permessi di soggiorno è subordinato al pagamento del contributo da 80 a 200 euro.

Sono inoltre tenuti a detto versamento anche i cittadini stranieri che hanno inoltrato istanza di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno prima del 14 settembre 2016 (data di pubblicazione del decreto presidenziale del Consiglio di Stato) e per la quale non hanno ancora ricevuto l'autorizzazione.

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