L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Indennita di trasferta sul luogo di residenza

di Rossella Quintavalle

La domanda

Un'azienda metalmeccanica con sede in Matera, assume un lavoratore sul cantiere di Taranto, dopo pochi mesi il lavoratore viene trasferito in Brindisi (luogo quest'ultimo di residenza del lavoratore inquestione). Il lavoratore dopo tanti anni ora chiede un risarcimento perchè pretende una indennità di trasferta giornaliera per l'intero periodo trasferito a Brindisi. Or bene, essendo il luogo di lavoro diverso da quello di assunzione, ma lo stesso della residenza del lavoratore, a quest'ultimo deve essere riconosciuta l'indennità di trasferta?

Crediamo sia utile, prima di rispondere al quesito, distinguere tra trasferta e trasferimento, due concetti che si caratterizzano per la loro temporaneità. Il trasferimento comporta per il lavoratore il mutamento definitivo del luogo geografico di esecuzione della prestazione, ed è regolato dal codice civile all’articolo 2103: “ Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Ogni patto contrario è nullo.” Per trasferta si intende una modifica temporanea del luogo di esecuzione del lavoro. La trasferta, diversamente dal trasferimento, è caratterizzata dalla provvisorietà dello spostamento del lavoratore da una unità produttiva ad un'altra nell’ambito della medesima azienda. La temporaneità costituisce pertanto requisito essenziale della trasferta, per cui, venute meno le esigenze che l’ hanno determinata, il lavoratore riprende servizio presso il precedente luogo di lavoro. Per comprendere se ci si trovi di fronte ad una trasferta oppure ad un trasferimento costituisce quindi un elemento assai importante la previsione di un termine alla assegnazione del lavoratore presso una sede diversa da quella abituale. La contrattazione collettiva disciplina gli effetti della trasferta sul piano del trattamento economico prevedendo una apposita indennità e/o l'eventuale rimborso delle spese sostenute dal lavoratore come quelle per trasporto, vitto e alloggio. Nel contratto del settore Metalmeccanica Industria, è stabilito che “ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete un’indennità di trasferta che per sua natura ha lo scopo di risarcire forfettariamente le spese dagli stessi sostenute nell’interesse del datore di lavoro relative al pernottamento e ai pasti. La permanenza in trasferta del lavoratore potrà di norma continuare per tutta la durata del cantiere o dell’opera presso il quale o per la quale lo stesso è stato comandato dall’azienda”. Per ciò che riguarda i trasferimenti il CCNL in questione, diversamente, prevede solo che il trasferimento debba essere preceduto da un preavviso non inferiore a 20 giorni, fatte salve situazioni particolari dovute all’età del lavoratore trasferito o comprovate ragioni addotte dallo stesso. Nel quesito si parla di “trasferimento” quindi vi sarà stata sicuramente sia una sede di lavoro indicata inizialmente nel contratto di assunzione, sia una lettera che annunciava, nel rispetto dei termini di preavviso, il trasferimento ad altra sede di lavoro. Il fatto che la residenza del lavoratore coincida con il comune ove lo stesso è trasferito, non muta il trasferimento in trasferta, né viceversa. C’e da aggiungere a tal proposito che con sentenza n. 8135 del 28/03/2008, la Cassazione ha affermato che il diritto all’indennità di trasferta presuppone che il lavoratore venga temporaneamente comandato a prestare la propria opera in un luogo diverso da quello in cui deve abitualmente eseguirla mentre, ai fini del sorgere di tale diritto, non rilevano la sede aziendale, il luogo di residenza del lavoratore o l’esistenza di una dipendenza aziendale nel luogo di esecuzione della prestazione. Per concludere, dunque, occorrerebbe verificare le lettere e gli accordi tra le parti al momento del trasferimento in altra unità produttiva ed accertarsi che il “trasferimento” sia stato disposto a seguito di comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive e che, diversamente, non si sia trattato di “trasferta” in quanto la disciplina contrattuale in merito alla stessa prevede altresì che “resta salva la facoltà della Direzione aziendale di disporre per esigenze tecniche, produttive ed organizzative, la permanenza del lavoratore nel luogo presso il quale è stato comandato riconoscendo le relative quote dell’indennità di trasferta”.

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