di Germano De Sanctis

La domanda

Buongiorno, un nostro cliente ha ricevuto un avviso di accertamento da parte dell'Inps. In tale avviso però c'è la distinzione tra somma capitale e sanzioni (che quindi ricomprendono gli interessi). Si vorrebbe sapere quale è la metodologia di calcolo delle sanzioni e interessi da parte dell'Inps.

Il sistema sanzionatorio vigente prevede che, in caso di mancato versamento dei contributi dovuti, entro i termini stabiliti per legge, il datore di lavoro/committente soggiace ad un sistema sanzionatorio consistente nell’addebito di somme aggiuntive, le quali maturano in relazione al ritardo nel versamento e la cui misura percentuale, in rapporto al capitale non versato, cambia in relazione alla tipologia di omissione. La materia in questione è stata inizialmente disciplinata dalla L. 48/1988 e, successivamente dalla L. 662/1996. Attualmente, il regime sanzionatorio in materia di inadempienze contributive è disciplinato dalla L. 388/2000, la quale, oltre a connotarsi per la sua particolare portata innovativa rispetto alla disciplina previgente, fornisce un netto criterio distintivo tra omissione ed evasione contributiva. Infatti, s’intende per omissione contributiva il mancato o ritardato pagamento dei contributi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (cfr. art. 116, co. 8, lett. a), L. 388/2000). Invece, definisce evasione contributiva, l’insieme di registrazioni non effettuate o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero. Tale ultima ipotesi è riscontrabile ogni qual volta il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulti i rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate (cfr. art. 116, co. 8, lett. b), L. 388/2000). Al fine di l’eliminazione del lavoro irregolare, la L. 388/2000, ha rideterminato le sanzioni, a carico di chi non provvede, entro il termine stabilito, al pagamento di contributi o premi previdenziali ed assistenziali o vi provvede in misura inferiore a quella dovuta. Nello specifico: ? nel caso di omissione contributiva, il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex tasso ufficiale di riferimento) maggiorato di 5,5 punti fino ad un massimo del 40% dell’importo dei contributi dovuti e non versati alle scadenze di legge (sanzione civile pari, ad oggi, al 5,75% in ragione d’anno = tasso di interesse dello 0,25% maggiorato di 5,5 punti); ? nel caso di evasione contributiva il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile pari al 30% in ragione d’anno ed il cui ammontare non può essere, in ogni caso, superiore al 60% dell’importo della stessa contribuzione non versata entro la scadenza di legge. Tuttavia, se il datore di lavoro denuncia spontaneamente la situazione debitoria prima che vengano effettuate contestazioni o richieste da parte dell'ente impositore e, comunque, non oltre i 12 mesi decorrenti dalla scadenza del debito contributivo, provvedendo a versare quanto dovuto entro i 30 giorni successivi a quello della denuncia spontanea, la sanzione civile sarà la medesima di quella prevista nel caso di omissione (sanzione civile pari, ad oggi, al 5,75% in ragione d’anno = tasso di interesse dello 0,25% maggiorato di 5,5 punti). Infine, qualora ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 116, co. 10. L. 388/2000, la quale, lo si ricorda, ha per oggetto inadempienze contributive derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il pagamento sia effettuato entro i termini fissati dall’ente impositore, la sanzione civile è pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 5,5 punti percentuali fino a un massimo del 40% dei contributi non corrisposti alla scadenza (sanzione civile pari, ad oggi, al 5,75% , in ragione d’anno = tasso dello 0,25% maggiorato di 5,5 punti). Si evidenzia che il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema è pari allo 0,25%, a far data dal 13 novembre 2013, a seguito della decisione della Banca Centrale Europea del 7 novembre 2013 (cfr. Circ. INPS 158/2013).

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