di Andrea Costa

La domanda

A seguito di conciliazione giudiziale il Giudice ha disposto il versamento in capo ad un soggetto di una somma a titolo risarcitorio discendente dal mancato versamento di contributi previdenziali a seguito di un rapporto di collaborazione familiare. Nel verbale conciliativo è letteralmente scritto "si corrisponde la somma netta di euro 81.000 a titolo risarcitorio". Si chiede se tale somma può essere sottratta ad imposizione tributaria. Il tutto in considerazione della qualificazione risarcitoria indicata nel verbale e in virtù della formula utilizzata nel verbale: somma netta. Si chiede inoltre se nel caso dove essere tassata quale è il tipo di tassazione ordinaria o separata? A parere nostro separata ex art 17 c.1 lett. l dpr 917/86.

Nel fornire una risposta al quesito posto, è necessaria una premessa. Sovente nelle sentenze giudiziali alle somme disposte dalla sentenza si attribuisce la qualificazione “risarcitoria”, ma non necessariamente si deve far discendere la non imponibilità. Difatti in questo caso occorre procedere all’analisi discostandosi dal mero disposto letterale, effettuando una verifica sui diversi aspetti trattati della sentenza, valutando con attenzione la natura reddituale o meno delle somme liquidate. Nel rinviare a contributi più approfonditi in materia di lucro cessante e di danno emergente e sulla conseguente imposizione delle indennità, si ritiene oltremodo utile richiamare il secondo comma dell’art. 6 del TUIR, ai sensi per il quale “I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, (…), e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi (…) costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti (…)”. Il principio generale da cui partire, pertanto, considera non assoggettabili ad imposizione le reintegrazioni patrimoniali non rappresentative di un flusso di reddito nuovo, mentre occorre applicare le imposte quando l’indennizzo compensa la mancata percezione di redditi appartenenti alle diverse categorie reddituali. Generalmente, verificate le condizioni fissate dall’art. 6, per le indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, che riguardano redditi maturati nel corso di più anni, il contribuente ha diritto di avvalersi del regime di tassazione separata ai sensi dell’art. 17 del TUIR. Nel caso di specie, è possibile valutare una soluzione alternativa alla tassazione separata. Dal combinato disposto degli artt. 6 e 51 del TUIR, può sì rilevare che sussista un lucro cessante, ma non necessariamente si deve arrivare alla conclusione che il reddito debba essere assoggettato a tassazione. Difatti, sulla base dell’art. 51, comma 2, lettera a), si potrebbe concludere che il risarcimento del lavoratore del danno conseguente al mancato versamento dei contributi agli enti o casse aventi esclusivamente il fine previdenziale non debba essere assoggettato a tassazione. L’adozione di tale seconda soluzione richiede però un’analisi più approfondita del caso e, particolarmente, del disposto della sentenza.

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